Intercettazioni e bavaglio alla stampa
Il decreto di riforma della normativa sulle intercettazioni è stato già approvato alla Camera, ed è approdato in Senato. Si tratta di una legge molto discussa, se ne è parlato sia sui giornali che in televisione. In realtà di riforma delle intercettazioni già se ne parla da tempo, e questa proposta parte da lontano, anche se ha subito delle modifiche prima di approdare al Parlamento.
Obbligo di rettifica e bavaglio alla rete
Approda al Senato il decreto sulle intercettazioni, già ampiamente criticato da molte parti, ma nello stesso decreto viene inserita una norma che incide pesantemente sulla rete.
La norma in questione riguarda l’estensione dell’obbligo di rettifica ai “siti informatici”, per cui tale obbligo varrebbe per blog, forum, siti in genere, e non solo per le testate editoriali in rete.
Il nostro ordinamento già prevede, all’articolo 8 della legge sulla stampa, l’obbligo di rettifica, il quale comporta che una dichiarazione inesatta o lesiva della reputazione delle persone citate nell’articolo deve essere rettificata nel termine di 48 ore dalla richiesta di rettifica da parte del soggetto citato, pena forti multe.
La norma inserita nel decreto sulle intercettazioni estende tale obbligo ai “siti informatici”, prevedendolo quindi per tutta la rete. Alla rettifica va assegnato il medesimo spazio dell’articolo originale e la medesima importanza.
DDL Intercettazioni contrario a sentenze Corte europea
Al testo iniziale, già approvato alla Camera lo scorso anno, sono state approntate alcune modifiche che, però, non mitigano l’impatto dell’impianto normativo. In particolare osserviamo che è stata ripristinata la dizione “gravi indizi di reato” invece della dizione “gravi indizi di colpevolezza”, ma collegando i “gravi indizi di reato” all’articolo 192 del c.p.p. che serve per valutare la colpevolezza a carico dell’imputato. Tale ancoraggio comporta che i “gravi indizi di reato” debbano essere intesi secondo i canoni dell’art. 192, cioè sostanzialmente dovranno essere sempre indizi di colpevolezza, riferiti alla persona, non al reato. Rientra per la finestra ciò che era uscito dalla porta!
Obbligo di rettifica: tanto per chiarire
Un aspetto che, però, è poco discusso, riguarda il famigerato comma 28 che prevede l’estensione dell’obbligo della rettifica, previsto dall’art. 8 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa), a tutti i “siti informatici”. In sostanza la legge suddetta prevede l’obbligo, da parte dei giornali, di inserire gratuitamente le “rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Non ottemperando a tale obbligo il giornale si vedrebbe affibbiare una multa abbastanza elevata.
Di questo comma ne abbiamo già discusso, evidenziando in particolare il pericolo di gravare un blog amatoriale di responsabilità particolarmente onerose, proprie di un giornale.
Il comma 28 per la precisione, nella sua prima formulazione, recitava così: “Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.
DDL intercettazioni e multa agli editori
Siamo alle battute finali sul DDL intercettazioni che adesso dovrebbe approdare in aula (per la seconda volta) per l’approvazione definitiva, dopo gli ultimi ritocchi. Della riforma sulle intercettazioni abbiamo già parlato, come abbiamo già evidenziato quali pericoli corre la rete internet in caso di approvazione del famigerato comma 28.
Le proteste verso questo disegno di legge si sono alzate un po’ dappertutto, addirittura il segretario di Stato americano è intervenuto nella questione, e Reporters sans frontières ha annunciato che ospiterà sul suo sito i contenuti informativi che saranno proibiti in Italia. Alcuni, anzi molti giornalisti hanno annunciato che disobbediranno alla legge in questione, continuando a fare il loro lavoro con coscienza e pensando prima di tutto al diritto dei cittadini ad una corretta informazione, ma c’è da dire che la novità degli ultimi giorni potrebbe vanificare anche eventuali atti di disobbedienza. Giornalisti e scrittori, infatti, potranno disobbedire e sfidare l’arresto, ma la legge introduce sanzioni salatissime per gli editori, fino a 460mila euro, creando un fortissimo deterrente alla pubblicazione. Nessun editore si sognerà mai di consentire la pubblicazione di atti vietati, rischiando in prima persona. Addirittura si pensa di introdurre una fattispecie di reato per gli editori, punibili quindi anche penalmente.
Perché è sbagliata la legge intercettazioni
Alla fine è stata approvata al Senato la legge di riforma delle intercettazioni, ottenendo critiche un po’ da tutte le parti, non solo dalla magistratura e dai giornalisti, ma anche dal popolo della rete, in quanto vi è un apposito comma che la riguarda, e dall’opinione pubblica nazionale che si è mobilitata in difesa del diritto ad una informazione completa e trasparente. A queste si sono aggiunte critiche dall’estero, prima il Dipartimento di giustizia americano, poi addirittura l’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), specializzata nel controllo delle procedure democratiche in paesi a rischio autoritario, invitando l’Italia a rinunciare alla legge in questione o a modificarla sulla base degli standard europei sulla libertà di informazione e di espressione. Secondo il segretario dell’Osce, ma non solo, la legge in questione potrebbe seriamente ostacolare il giornalismo investigativo e di inchiesta. Esistono pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo che stabiliscono come in un sistema democratico l’importanza di una notizia rende lecita la sua pubblicazione anche se si tratta di notizia soggetta a segreto (ma la legge in oggetto stabilisce che non sono pubblicabili nemmeno gli atti non più coperti da segreto), in quanto l’obbligo di informare i cittadini prevale, e in particolare prevale sul diritto alla privacy dei soggetti pubblici come possono essere i politici. La Corte ha sostenuto che il diritto di sapere e di essere informati è un corollario necessario dell’esercizio del controllo democratico, in quanto in democrazia i controlli istituzionali (e questo lo vediamo nelle inchieste giudiziarie che giungono sui giornali) non bastano, ma occorre il controllo diffuso di tutti i cittadini, cioè la trasparenza.
Meglio l’abrogazione


Uno dei punti della legge di riforma delle intercettazioni di cui si parla ben poco sui giornali è il comma 29 (già comma 28) che estende l’obbligo della rettifica previsto dalla legge sulla stampa per i giornali a tutti i siti internet, nessuno escluso. La rettifica, secondo la norma, deve essere pubblicata nel termine di 48 ore dalla richiesta, pena una multa fino a 12.500 euro. Di tutto ciò si è già parlato, ma negli ultimi tempi è sorto un dibattito in rete su come cercare di intervenire sul punto.
Il popolo è sovrano se pienamente informato
La sentenza in questione si occupa di un caso abbastanza particolare, una citazione da parte di un laboratorio di analisi cliniche contro l’editore, il direttore ed alcuni giornalisti di un noto quotidiano, colpevoli di aver pubblicato e scritto, secondo il titolare del laboratorio, una serie di articoli dal contenuto diffamatorio. La Corte ha sancito che non vi sarebbe stato alcun contenuto diffamatorio negli articoli in questione, articoli che sostanzialmente non facevano altro che raccontare un episodio ritenuto di grande interesse per l’opinione pubblica. I giornalisti, infatti, hanno presentato al laboratorio dei contenitori pieni di tè, chiedendone l’analisi come fossero urina, e il laboratorio avrebbe restituito analisi che stabilivano che quel contenuto era effettivamente liquido organico. L’intento dei giornalisti, continua la Corte, “era esclusivamente quello di verificare il grado di attendibilità dei risultati delle analisi di laboratorio, che certamente risulta gravemente compromessa quando il tè, sostanza di natura vegetale, viene confusa con l’urina, sostanza di natura organica umana”. Per cui “non può dubitarsi della veridicità della notizia” e nemmeno che essa “rivestisse un grande interesse per l’opinione pubblica, coinvolgendo la stessa il bene primario della salute e dei mezzi a disposizione per adeguatamente presidiarla, tra i quali rivestono un ruolo preminente le analisi di laboratorio”.
Perché è importante difendere la rete
Il video sopra riportato sembra davvero anacronistico, preistoria potremmo dire, se rapportato alle ultime notizie che giungono dalle aule parlamentari. L’emendamento riguardante la legge intercettazioni, sul quale anche ci sarebbe molto da dire, non conterrà alcuna modifica del comma 29, il famigerato comma ammazza-blog, in quanto inammissibili. Questo è quanto ha detto lapidariamente la finiana Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia della Camera, come riporta Guido Scorza.
Ciò vuol dire che in aula andrà il testo come modificato al Senato, cioè quello che prevede “per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica” l’obbligo della rettifica da adempiere nel termine di 48 ore dalla richiesta a pena di una sanzione fino a 12.500 euro.
Non servono nuove norme per (oscurare) la rete
Il 29 giugno scorso il blog il-giustiziere-lafabbricadeimostri.blogspot.com è stato oscurato con provvedimento di sequestro preventivo chiesto dalla della Procura della Repubblica di Bergamo, a seguito di denuncia per diffamazione da parte di altro blogger. Il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta del PM, ha ordinato il sequestro preventivo dell’intero blog. Essendo i server dell’hosting Blogspot risiedenti all’estero, non è possibile un sequestro con materiale operazione sui server (cioè agire direttamente sul computer che ospita il sito, facendo in modo che chi cerca quel sito trovi al posto suo un annuncio della Guardia di Finanza che avverte del sequestro), per questo la Guardia di Finanza ha ordinato a Google di inibire l’accesso al sito in questione, anche se pare che il provvedimento iniziale, in quanto era relativo agli indirizzi IP, avrebbe potuto bloccare l’accesso all’intera piattaforma Blogspot, compreso innumerevoli siti che non avevano nulla a che fare con i fatti di cui alla denuncia.
Al di là della questione di merito, cosa che qui non interessa e si spera vivamente che la magistratura riesca a risolvere in tempi brevi, può essere utile fare alcune valutazioni di ordine generale.
Prima di tutto occorre osservare che quando si parla di oscuramento, anche se è stato ritenuto ammissibile dalla Cassazione, non è un vero e proprio sequestro, quanto piuttosto una operazione di filtraggio che sposta l’ambito di incidenza del provvedimento da quello reale, proprio del sequestro preventivo, a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioè di non fornire il proprio servizio), al fine di ottenere l’ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione, con tutti i dubbi che si legano a tale modalità di esecuzione del provvedimento.
Obbligo di rettifica e tutela da reati in rete
Dalle ultime notizie pare che la discussione alla Camera relativa al ddl intercettazioni sia stata rimandata a settembre, compreso il famigerato comma ammazza-blog.
Comunque è interessante notare che finalmente si è acceso anche il confronto su questa norma, cioè il comma 29, che fino a poco tempo fa era ben poco conosciuto eccetto per coloro che si informano in rete. Il comma 29, del quale abbiamo già parlato, è la norma che estende l’obbligo di rettifica previsto per i giornali anche a “tutti i siti informatici” così di fatto realizzando una sorta di parificazione tra la rete tutta, in quanto la dizione sito informatico è omnicomprensiva, e la stampa professionale, ma solo per quanto riguarda l’onere della rettifica, in quanto le prerogative della stampa, come l’incensurabilità, non vengono allo stesso modo estese alla rete.
In proposito possiamo notare che dai lavori della Commissione risulta parere favorevole ad una modifica della norma nel senso qui riportato:
“alla lettera a) del comma 29 dell'articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;
conseguentemente,
alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;
alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»”.
Cioè, la norma verrebbe modificata nel senso di applicare l’obbligo della rettifica solo ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948, e non alla generalità dei siti informatici.
Ritorna il ddl intercettazioni e il comma Ammazzablog
Puntuale come un orologio svizzero, appena sui principali giornali compaiono gli atti di indagine relativi alla solita inchiesta che svela i retroscena del potere italiano, ecco che salta fuori dal cilindro il sempreverde disegno di legge di riforma delle intercettazioni, con tutto il suo pesante carico di modifiche della normativa italiana in materia.
Di questa proposta legislativa si è già detto tanto, forse tutto, sia sul piano delle modifiche alle indagini, quindi le limitazioni alle intercettazioni, sia in relazione alle conseguenze per i giornalisti. Ma forse l'aspetto che più interessa gli internauti, ed in particolare i blogger che si occupano di informazione in rete, anche non professionale, è l'impatto che il comma 29 di questo ddl avrà sulla rete medesima. A tale proposito si deve notare che, a fronte di un'informazione in tv non sempre puntuale, meritoria appare la pubblicazione da parte di ValigiaBlu di una guida alla comprensione dei possibili effetti pratici del suddetto comma sulla rete.




Riforma intercettazioni





