Friday May 18, 2012
Register
Home Privacy
Privacy

Spam autorizzato per legge

tele-marketingL’Italia è uno dei paesi con la normativa più stringente in materia di privacy, ma tutto questo potrebbe cambiare se venisse approvato il disegno di legge presentato a maggio da Della Vedova (PDL) e Gozi (PD) in materia di direct marketing.
Già in precedenza, con il decreto legge cosiddetto “mille proroghe” si autorizzava la prosecuzione, fino al 31 dicembre del 2009, dei trattamenti aventi ad oggetto dati personali contenuti in banche dati costituite in base ad elenchi telefonici pubblici formati fino al primo agosto del 2005. E ciò avveniva in deroga alla normativa sulla privacy che prevede l’inutilizzabilità di dati estratti da elenchi pubblici a fini diversi, come appunto può essere il loro utilizzo per inviare proposte pubblicitarie.
Di fatto quella norma consentiva il perpetuarsi di un illecito, contro il parere del Garante sulla privacy. Quest’ultimo intervenne proponendo una interpretazione restrittiva della norma, scongiurando che la proroga fosse utilizzata per costituire nuove banche dati degli utenti, al fine di direct marketing, anche dopo la scadenza del dicembre 2009.


Leggi tutto...

Internet e il diritto all’oblio

Tra le tante leggi che riguardano la rete, una ci sembra particolarmente interessante per le conseguenze che avrebbe la sua approvazione. Il disegno di legge presentato dall’onorevole Lussana intende regolamentare il diritto all’oblio.
In breve questa legge si propone di cancellare dalla rete, imponendo di conseguenza il divieto di ulteriori pubblicazioni online, tutte le notizie riguardanti persone coinvolte in fatti di cronaca giudiziaria, una volta trascorso un certo lasso di tempo variabile a seconda della gravità del fatto.
Quindi, una persona condannata in via definitiva potrebbe chiedere ed ottenere la cancellazione dell’articolo che informa i cittadini della sua vicenda giudiziaria, così dopo un certo periodo di tempo sarebbe impossibile trovare in rete notizie delle condanne delle persone, con ovvie ricadute sulla possibilità di controllare l’operato dei politici, ad esempio.


Leggi tutto...

Tele marketing e telefonate moleste

telemarketing2Il decreto legge n. 135 del 2009, detto decreto Ronchi, in materia di pubblicità telefonica diventa legge nonostante i dubbi del Garante per la privacy, ed introduce una nuova disciplina per le promozioni commerciali a mezzo telefono nei confronti di quegli abbonati il cui numero fisso è pubblicato sull’elenco.
In base alla nuova normativa, chi non vuole ricevere chiamate commerciali sul suo numero fisso pubblicato in elenco, si dovrà iscrivere in un registro nazionale. L’iscrizione potrà avvenire secondo modalità che saranno definite dal Governo in un successivo decreto.
Le aziende intenzionate a fare tele marketing potranno, quindi, consultare il registro al fine di reperire nominativi che non consentono all’invio di tale pubblicità. L’invio di pubblicità a nominativi indicati nell’elenco, quindi a persone contrarie, comporterà multe salate.

La norma prevede che deve essere il cittadino ad attivarsi, per farsi inserire in un apposito elenco negativo, a seguito della quale iscrizione scatta il divieto di inviare al suddetto comunicazioni commerciali. Prima la normativa era al contrario, era il cittadino che doveva preventivamente comunicare l’assenso all’invio di comunicazione commerciali, in difetto si presumeva che il cittadino non consentisse tali comunicazioni, per cui l’azienda non poteva inviare comunicazioni se non a cittadini che si fossero attivati in tal senso, adesso il carico ed il fastidio di attivarsi passa al cittadino. L’azienda può inviare comunicazioni commerciali, a meno che il cittadino non abbia comunicato espressamente di non volerle ricevere. È di lampante evidenza che questa normativa è decisamente peggiorativa per il cittadino.


Leggi tutto...

Telemarketing: all’Europa così non piace



La nuova disciplina italiana sul telemarketing si scontra con la normativa europea in materia, e la Commissione Europea apre una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
L’Italia ha recepito la normativa europea con il decreto legge 135 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 166 del 2009, che ha introdotto il principio dell’opt-out, in base al quale è il cittadino che deve comunicare di non consentire alle comunicazioni pubblicitarie, mentre prima si applicava il principio dell’opt-in, in base al quale si presumeva il non consenso alle comunicazioni commerciali, salvo la possibilità del cittadino di comunicare un espresso e preventivo consenso a tali comunicazioni.
Con la legge in questione, quindi, si sono invertite le posizioni, e deve essere il cittadino che non vuole seccature ad attivarsi in tempo. Tale modifica è stata giustificata per salvare le aziende che operano nel settore (call center), anche se, a ben vedere, la maggior parte di tali aziende sono già delocalizzate al di fuori dell’Italia. Questo aspetto è particolarmente preoccupante, in quanto in tal modo si produce il trasferimento dei nostri dati personali all’estero.
Comunque, il principio dell’opt-out è consentito dalle direttive comunitarie, tanto che è adottato anche in Francia e nel Regno Unito. La norma europea lascia libertà agli Stati di adottare misure in materia, purché siano appropriate per garantire, gratuitamente, che le comunicazioni indesiderate non siano permesse in assenza di consenso.

Leggi tutto...

Videosorveglianza da sorvegliare

videosorveglianzaIl Garante per la privacy annuncia un nuovo provvedimento generale in materia di videosorveglianza che sostituirà quello del 2004, fissando dei paletti più stringenti ad un sistema che, nel tempo, si è espanso fino al punto di minacciare i diritti dei cittadini ed in particolare la loro privacy. Il testo sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, ma i principi di base sono già noti.

L’attività di videosorveglianza è regolata principalmente dal provvedimento generale emanato dal Garante il 29 aprile del 2004, ma anche da ulteriori norme e provvedimenti del garante. Il presupposto di base di questa regolamentazione è la necessità di contemperare la tutela dei diritti dei cittadini, in primis il diritto alla privacy, e le esigenze di sicurezza dei cittadini. Questo vuol dire che i cittadini devono poter circolare nei luoghi pubblici senza dover subire ingerenze eccessiva da telecamere e sistemi di videosorveglianza.
Per questo motivo il Garante ha stabilito che la videosorveglianza è consentita purché siano rispettati alcuni principi:
- liceità;
- necessità;
- proporzionalità;
- finalità.

Leggi tutto...

Controllo dei lavoratori e nuove tecnologie

telecameraL’introduzione delle nuove tecnologie ha modificato radicalmente il luogo di lavoro, in particolare consentendo ai datori di lavoro forme di controllo molto invasive sull’operato dei dipendenti. Tali controlli si sostanziano nell’uso di badge all’ingresso, monitoraggio dei computer aziendali, della posta elettronica, e degli accessi ai locali dell’impresa, e così via. In merito alla navigazione in rete del lavoratore non esiste nemmeno una normativa che la disciplini specificamente. Ecco perché sorge l’esigenza di valutare le norme applicabili ai vari casi e verificare come queste nuove tecnologie possano essere utilizzate lecitamente nei luoghi di lavoro e con quali limitazioni.

Controlli intenzionali e controlli difensivi
Lo Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) è la legge primaria alla quale si deve fare riferimento, occupandosi anche della tutela del lavoratore contro il potere invasivo delle tecnologie.

In linea di massima detta normativa stabilisce un rigoroso divieto di taluni controlli ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dei lavoratori, salvo l’attenuazione del divieto in presenza di determinate condizioni, con sfavore però verso ogni tipo di controllo occulto.
L’articolo 4, infatti, proibisce l’uso di apparecchiature finalizzate al mero controllo dell’attività lavorativa (controllo intenzionale), stabilendo che “è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. Il secondo comma dell’articolo 4 attenua il divieto consentendo che “gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”.

Quindi, prima di installare sistemi di controllo, il datore di lavoro è obbligato ad informare i dipendenti in modo particolareggiato e prendere opportuni accordi con i loro rappresentanti sindacali oppure, in mancanza, con la commissione interna. In assenza di un accordo di tal fatta si può adire la Direzione provinciale del lavoro, ed il datore di lavoro si espone, oltre che al ricorso del singolo lavoratore, anche al ricorso per repressione di condotta antisindacale.

Leggi tutto...

Telemarketing: il registro delle opposizioni

telemarketingCome già raccontato, il governo italiano ha modificato il regime in tema di telemarketing, recependo la normativa europea con il decreto legge 135 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 166 del 2009, che all’art. 20 bis ha introdotto il regime dell’opt out in sostituzione del regime dell’opt in. Cioè, con la nuova normativa è il cittadino che deve comunicare di non consentire alle comunicazioni pubblicitarie, mentre prima si applicava il principio in base al quale si presume il non consenso alle comunicazioni commerciali, salvo la possibilità del cittadino di comunicare un espresso e preventivo consenso a tali comunicazioni. È abbastanza evidente che il nuovo regime è peggiorativo rispetto al precedente, ma il governo ha difeso la modifica e anche molte aziende, ovviamente, lo fanno.
In realtà la nuova normativa non è piaciuta all’Europa per come è configurata, focalizzandosi le critiche su due elementi: innanzitutto il registro delle opposizione, dove i cittadini possono far annotare il dissenso alla chiamate pubblicitarie, non è ancora stato istituito (e probabilmente senza la procedura d’infrazione non lo avremmo visto per molto tempo, visto che doveva entrare in vigore entro 6 mesi dal novembre 2009), e poi sul fatto che è concesso, nella fase transitoria, quindi in assenza del registro suddetto (e questo potrebbe essere il motivo per il suo ritardo), alle società di telemarketing di costituire i loro archivi di numeri telefonici da chiamare utilizzando dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, anche in assenza di un esplicito consenso, quindi con violazione della normativa in materia di privacy.

Leggi tutto...

Ecco il registro delle opposizioni al telemarketing

Registro pubblico delle opposizioniCome previsto, a seguito della procedura di infrazione dell’Europa l’Italia ha finalmente approntato il Registro Pubblico delle Opposizioni, dove si potranno iscrivere i cittadini che non intendono essere disturbati da telefonate moleste.
Abbiamo già avuto occasione di chiarire che la nuova disciplina in materia di telemarketing in realtà è peggiorativa rispetto alla precedente, nella quale si presumeva che il cittadino non volesse essere disturbato a meno che non fornisse un previo consenso alle comunicazioni commerciali. Ma evidentemente i cittadini che fornivano tale consenso erano troppo pochi (come non capirli….) per cui si è riformato la normativa che ora prevede che tutti i cittadini sono contattabili a meno che non si iscrivano al suddetto Registro così manifestando la volontà di non essere disturbati da telefonate commerciali.

 


Leggi tutto...

Diritto di cronaca e sue limitazioni

L'EspressoCon una sentenza dei primi di dicembre scorso il tribunale di Agrigento ha assolto, con la formula “il fatto non costituisce reato”, il giornalista Fabrizio Gatti, accusato di aver fornito false generalità alle forze dell’ordine, così riconoscendo la predominanza del diritto di cronaca sancito dall’articolo 21 della Costituzione.
Nonostante varie denunce sulle condizioni del centro di permanenza temporanea per immigrati di Lampedusa, ai giornalisti ne era vietato l’accesso, per questo motivo Gatti si è finto un immigrato, cioè si è fatto trovare su una spiaggia, ha dichiarato di essere un curdo di nome Bilal, e in tal modo ha potuto vivere e raccontare le condizioni del centro di accoglienza.
Dopo la sua permanenza del centro, durata otto giorni, Gatti si è visto contestare dalla procura di Agrigento il reato di false generalità, ed è stato rinviato a giudizio, dove il pm di udienza ha chiesto la condanna ad un anno di reclusione. Il magistrato giudicante, invece, ha deciso per l’assoluzione, così sostenendo che il comportamento di Gatti doveva ritenersi legittimo in presenza di un interesse superiore quale il diritto di cronaca, e quindi che il giornalista ha il diritto di svolgere inchieste su vicende di interesse generale per informare il pubblico, e durante queste inchieste la commissione di alcuni reati, come quello del caso specifico, è scriminata appunto dall’interesse superiore della collettività a conoscere i fatti.

La vicenda in questione è molto importante, perché negli ultimi tempi spesso osserviamo che alcuni fatti di cronaca, specialmente quando interessano soggetti politici, vengono messi a tacere, e talvolta si utilizzano pressioni sui giornalisti anche prima che la notizia sia pubblicata, e questo in nome del diritto alla privacy del soggetto coinvolto.
In realtà la giurisprudenza ha da tempo affermato il principio che quanto maggiore è l’interesse pubblico a sapere, per la gravità del fatto, per i soggetti coinvolti specialmente se sono soggetti pubblici, tanto maggiore è la possibilità di esercitare, da parte del giornalista, il diritto di cronaca, e quindi andare esente da responsabilità nella pubblicazione della notizia. In tali casi la pubblicazione della notizia diventa, infatti, espressione dell’esercizio legittimo del diritto di cronaca o di critica, a seconda dei casi.

 


Leggi tutto...

Marketing postale e registro opposizioni

marketing postaleIl decreto legge n. 138 (cosiddetto Decreto Sviluppo), approvato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio scorso e in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, contiene rilevanti novità in materia di privacy, una delle quali va profondamente ad incidere sul marketing postale. Tra le altre cose, infatti, all’articolo 6, comma 2 numero 6, prevede quanto segue:

Art. 6
Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le
seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è
intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1”.

A questo proposito dobbiamo ricordare che l’art. 130 del codice della privacy, come modificato dall’art. 20 bis, legge n. 166 del 20 novembre 2009, prevede che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni”.


Leggi tutto...

Privacy: il registro delle opposizioni non funziona?

Relazione Garante PrivacyDai giornali apprendiamo che nella giornata di ieri il presidente del Garante per la protezione dei dati personali (privacy), Francesco Pizzetti, nella sua consueta relazione annuale sull’attività del Garante, tra le altre cose ha parlato anche del famoso registro delle opposizioni in materia di telemarketing.
Siccome in passato il Garante aveva avuto modo di criticare alcuni aspetti del registro in questione, ci è sembrato necessario andare a leggere cosa pensa il Garante oggi, a distanza di qualche mese, dell’attuazione del suddetto elenco.

Come già raccontato, il registro delle opposizioni è la conseguenza del decreto legge 135 del 2009, il quale ha modificato la normativa in materia di telemarketing imponendo ai cittadini che non vogliono essere raggiunti da telefonate moleste di iscriversi appunto al suddetto registro. E questo a peggioramento della normativa precedente, la quale presumeva che il cittadino non volesse essere raggiunto da telefonate commerciali in assenza di un preventivo ed espresso consenso.
Invero il registro in questione era anche partito piuttosto in ritardo rispetto alla normativa di cui al decreto, determinando un periodo transitorio nel quale solo l’intervento del Garante aveva evitato che i cittadini fossero in balia dei telemarketers.


Leggi tutto...

Trattamento dei dati in outsourcing

outsourcingDopo la riforma della normativa sul telemarketing e sul marketing postale, il Garante per la privacy ha avuto occasione di occuparsi della materia, convincendosi che il registro delle opposizioni al telemarketing non ha quell’impatto positivo che si era preannunciato, anzi nonostante il suo avvio negli ultimi mesi si è avuto un forte incremento del fenomeno delle comunicazioni commerciali indesiderate, sia via fax che per telefono o posta, comunicazioni che raggiungono comunque anche soggetti iscritti al suddetto registro.
In particolare dalle verifiche dell’autorità è emerso che molte aziende si avvalgono di società in outsourcing per le attività promozionali, definendo però esse stesse gli obiettivi, le strategie commerciali e le istruzioni per tali attività. Nel contempo tali società committenti delle campagne promozionali si dicono estranee rispetto ad eventuali illeciti commessi dalle società incaricate delle campagne, trincerandosi appunto dietro l’outsourcing delle attività di marketing.
In questi casi però, sostiene il Garante, in assenza di autonomia decisionale le società che operano in outsourcing non possono essere ritenute titolari del trattamento, per cui tale titolarità rimane in capo alle committenti. La conseguenza ovvia è che sono le società committenti che dovranno rispondere di ogni illecito eventualmente commesso dalle società che operano in outsourcing, nonché della eventuale mancata nomina di responsabili del trattamento.


Leggi tutto...

Listaouting e la distruzione della privacy

outinglistCome già annunciato qualche tempo fa, oggi 23 settembre è stata pubblicata su un “anonimo” sito hostato a Plano, in Texas, la lista di 10 politici (il link qui non lo trovate per i motivi esposti di seguito) che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere omosessuali.
L’intento dichiarato è di smascherare l’ipocrisia di quei politici che pur avendo una sessualità orientata in un certo modo, si comporterebbero in maniera non coerente a parole e nei fatti, nella quotidiana vita politica, nella discussione delle leggi, insomma sarebbero omofobi.
I primi commenti non hanno tardato a venir fuori, e molti siti e blog hanno detto la loro opinione sul tema, in particolare chiedendosi e chiedendo se questa non sia più che altro una lista di proscrizione invece che una “operazione verità”.
Quello che interessa a noi, non è l’impatto sociale e politico della questione, quanto piuttosto la liceità dell’operazione.


Leggi tutto...

Privacy: la riforma della UE e il “do not track” standard

Riforma Privacy in EuropaGià nel novembre del 2010 l’Europa si era posta il problema della protezione dei dati personali, e in una comunicazione definiva la strategia e gli obiettivi di una riforma radicale della privacy.
La direttiva in materia di privacy del 1995, infatti, risale ad un periodo nel quale l’uso della rete non era così diffuso e pervasivo, da cui l’esigenza di affrontare e risolvere le problematiche sorte a seguito della proliferazione di social network e servizi transnazionali che macinano quotidianamente quantità enormi di dati personali, con le correlate difficoltà per gli utenti di comprendere esattamente quali diritti hanno e a quali legislazioni fare riferimento.

Il 25 gennaio la Commissione europea ha, quindi, annunciato la proposta di riforma che dovrebbe vedere la luce, sotto forma di direttiva, entro il giugno del 2012. L’intenzione è quella di realizzare una normativa che sappia contemperare equamente le esigenze delle parti in causa, quindi da una parte dovrà essere meno dispendiosa per i governi e le imprese, dall’altra dovrà essere in grado di garantire maggiore protezione per gli utenti.


Leggi tutto...

Privacy o diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali

Aspetti generali
Quella che con un termine ormai entrato nell’uso comune viene indicata come privacy è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata, cioè in sostanza è uno strumento posto a salvaguardia e a tutela della sfera privata del singolo individuo, da intendere come la facoltà di impedire che le informazioni riguardanti tale sfera personale siano divulgate in assenza dell’autorizzazione dell’interessato, od anche il diritto alla non intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Tale diritto assicura all’individuo il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la sua vita privata, fornendogli nel contempo gli strumenti per la tutela di queste informazioni.

L’istituto nasce come diritto “a essere lasciato solo” (to be let alone) negli Stati Uniti nel 1890, e viene elaborato nel nostro paese a partire dagli anni ‘60-’70 come generico diritto alla libera determinazione nello svolgimento della propria personalità.
Sempre più compresso nella società della comunicazione elettronica, nel tempo si è evoluto ed oggi si parla di privacy non più, e non solo, nel senso di protezione dei dati personali, ma in una accezione più ampia anche quale diritto ad esprimere liberamente le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle attingendo liberamente alla proprie potenzialità. In tal senso è inteso come privacy anche l’autodeterminazione e la sovranità su se stessi, il riconoscersi parte attiva, e non più passiva, in un rapporto con le istituzioni, nel rispetto reciproco delle libertà.


Leggi tutto...


( 0 Voti )
 
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Google