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Set 2010
Testata editoriale e giornale online
giornale-onlineLa legge n. 47 del 1948 predispone la normativa che regolamenta l’attività della stampa. Questa legge è nata ben prima dell’introduzione della rete internet, per cui si impone il problema di verificare quali norme siano applicabili, ed entro quali limiti, anche alle testate editoriali online. Ovviamente il primo problema è definire cosa è esattamente un giornale, o una testata editoriale.

Definizione di stampa
L’articolo 1 della suddetta legge definisce stampe o stampati “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”, ma a parte questo non vi è una vera e propria definizione di cosa sia un giornale.
A tale fine non soccorre nemmeno l’articolo 1 della legge 62 del 2001 che definisce il prodotto editoriale come “il prodotto … destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, … con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
Per poter chiarire è necessario fornirci di fonti di tipo diverso, dottrinarie e giurisprudenziali, e possiamo giungere a definire, con qualche approssimazione e semplificazione, un giornale o prodotto editoriale come un qualsiasi prodotto fornito dei requisiti ontologico (la struttura) e finalistico (gli scopi della pubblicazione) propri di un giornale.
Per quanto riguarda la struttura, generalmente un giornale si ritiene contraddistinto da una testata costituente elemento identificativo, e da una periodicità regolare, cioè il prodotto deve essere aggiornato ad intervalli regolari. In tal senso, quindi, distingueremo un quotidiano, un settimanale, un mensile, ecc…, anche se il concetto non deve essere inteso in senso letterale, per cui un mensile rimane tale anche se non esce sempre lo stesso giorno del mese.
Il secondo requisito si intende presente nei prodotti caratterizzati dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie di attualità dirette al pubblico.

Ovviamente il problema non è certo risolvibile in maniera così semplicistica, ma poiché il presente articolo ha lo scopo di occuparsi dei prodotti editoriali online, una definizione accurata del prodotto editoriale in generale non è essenziale.
È comunque chiaro che un giornale, o una testata editoriale, ha una struttura predefinita, pubblica regolarmente dei contenuti informativi legati all’attualità e rivolti ad un pubblico. Sono esclusi i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, e i prodotti destinati all’informazione aziendale, sia ad uso interno che presso il pubblico. Per cui, nel caso di siti, un portale che presenta al pubblico l’azienda stessa e i suoi prodotti è esclusa dall’ambito applicativo della legge.
La diffusione al pubblico è altro elemento essenziale, quindi si possono escludere senz’altro i prodotti (come le mailing list) che sono riservati solo agli iscritti, anche se si tratta di un numero consistente.

Prodotto editoriale online
Nel dibattito relativo all’applicabilità della normativa sulla stampa alla rete, possiamo dire che vi sono sostanzialmente due posizioni. Da una parte la giurisprudenza che, entro certi limiti, applica la legge in questione anche alla rete, dall’altra la dottrina che ritiene generalmente questa estensione non fattibile.
Il punto è che non si chiede affatto una applicazione della legge sulla stampa alla telematica in generale, ma è di tutta evidenza che sul web esistono realtà perfettamente assimilabili alla stampa cartacea, e una mera differenza strutturale, derivante dal mezzo utilizzato per la diffusione (il web invece che la carta) non può certo impedire l’applicabilità delle norme sulla stampa a siti che presentano le predette caratteristiche. Da questo ovviamente non è possibile ricavare una generale applicabilità delle norme sulla stampa a siti che hanno un carattere meramente volontaristico, come può essere un forum od un blog.
La sentenza 10535 del 2008 chiarisce, infatti, che il diritto deve adeguarsi alle nuove tecnologie, “ma da questo assunto non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi”.
Tutto ciò per ribadire che, pur considerando le differenze nascenti dal mezzo utilizzato, se un sito online ha le medesime caratteristiche di un giornale, non si vede per quale motivo non debba sottostare alle medesime norme, norme che sono garanzia della qualità della stampa.

Legge 62 del 2001
La legge n. 62 del 7 marzo 2001 ha esteso la nozione di prodotto editoriale anche al mondo digitale.
L’articolo 1, infatti, stabilisce che “per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
Quindi, un sito o un blog ben potrebbe essere inteso come prodotto editoriale.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede poi che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.
L’articolo 2 stabilisce che nella pubblicazione di tipo professionale devono essere presenti i dati utili all’individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione della pubblicazione medesima, cioè:
-    nome e domicilio dell’editore, se esiste (per i siti web generalmente coincide con l’autore);
-    nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
-    luogo e anno della pubblicazione;
-    nome e domicilio dello stampatore (per i siti è il fornitore di hosting).

Il direttore e il vice direttore responsabile, ovviamente, devono essere giornalisti iscritti all’albo dei giornalisti, anche se il punto non è chiaro perché la legge professionale (art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69) parla di “giornale quotidiano” e non prodotto editoriale.
Lo stampatore è il provider, cioè il soggetto che concede “l’accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni”  (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997). Comunque, la mancata indicazione dello stampatore non fa scattare il reato di stampa clandestina (Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 1993).

Registrazione presso il tribunale
L’articolo 5 della legge sulla stampa prevede la registrazione presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui la pubblicazione viene effettuata. A tal fine occorre il deposito di tutta una serie di documenti, taluni meramente dichiarativi, altri comprovanti il possesso in capo al proprietario e al direttore, o al vice direttore responsabile, del possesso di determinati requisiti, tra cui l’essere iscritto all’albo dei giornalisti. La seconda parte della disposizione è abbastanza chiara nell’imporre la registrazione in tribunale ove sussistano congiuntamente i due presupposti della testata e della periodicità, anche se non è immediatamente comprensibile il riferimento alla “testata”, poiché qualsiasi prodotto editoriale è contraddistinto da un nome o da un titolo, che in molti casi può essere ritenuto una “testata”.
Qualora manchino tali presupposti, rimarrebbero comunque gli obblighi di cui all’articolo 2, cioè è sufficiente inserire le indicazioni sull’autore e il fornitore di hosting.

Registro degli operatori di comunicazione ROC
È possibile iscriversi al R.O.C. (Registro degli Operatori di Comunicazione), istituito dalla legge n. 249 del 31 luglio 1997 e tenuto presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom). Qui si raccolgono i dati dei soggetti che operano nel settore della radiotelevisione, delle telecomunicazioni e della stampa. Questo adempimento, in realtà, è obbligatorio solo nell’ipotesi in cui il proprietario della pubblicazione voglia avvalersi delle forme di finanziamento previste dalla legge 62 del 2001.
L’articolo 16 della legge n. 62 del 2001, esonera dall’iscrizione al registro presso il tribunale i soggetti tenuti all’iscrizione al R.O.C.

Le finalità delle due registrazioni sono differenti, quella presso il tribunale serve a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni, anche telematiche, mentre la registrazione presso l’AgCom tutela la trasparenza del settore editoriale tradizionale e digitale (articolo 21 della Costituzione, comma 5: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”), e condiziona l’inizio delle pubblicazioni. Nel R.O.C., quindi, verranno annotati i nomi degli editori, ma non delle testate giornalistiche che fanno capo ai singoli editori, che vanno nel registro presso il Tribunale.

Registrazione della testata editoriale
Il legislatore, con l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 ha precisato che “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”, cioè se intendono avvalersi di contributi statali, e non negli altri casi.
Secondo alcuni tale norma dovrebbe essere intesa nel senso che non è più richiesta la registrazione dei prodotti editoriali telematici nel registro presso il tribunale, in quanto solo tale registrazione riguarda le testate, mentre la registrazione al R.O.C. riguarda gli editori. Altri la intendono solo in riferimento alla registrazione al R.O.C., poiché ritenendo il riferimento al registro presso il tribunale si snaturerebbe l’intera normativa in materia di stampa sostituendo un obbligo pubblicistico con un mero onere a fini privatistici (per ottenere le provvidenze). In quest’ultimo caso rimarrebbe comunque l’obbligo della registrazione al registro della stampa presso il tribunale.  
L’articolo 1, comma 3, della legge n.62 del 2001, precisa infatti che “il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”. Autorevoli commentatori interpretano il quadro normativo ritenendo che l’obbligo di registrazione presso il Tribunale sussisterebbe, quindi, solo in presenza di una pubblicazione con periodicità regolare, per questo sono sorti gli innumerevoli disclaimer che precisano, sui vari siti web: “Il presente sito non è un prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare”.
È pacifico comunque che non si può chiedere la registrazione di un portale online, ma solo della sezione che diffonde informazioni presso il pubblico legate all’attualità, contraddistinta da una periodicità regolare e da una testata costituente elemento identificativo del prodotto.

Di recente è intervenuto un provvedimento in sede cautelare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Como, con il quale si sostiene che le testate editoriali online non hanno l’obbligo di registrazione al registro della stampa tenuto presso le cancellerie dei tribunali se non chiedono fondi allo Stato ai sensi della legge 62 del 2001, abbracciando così la tesi riduttiva suesposta.

Queste sono le regole per una pubblicazione editoriale, ed esse devono essere applicate anche alle pubblicazioni online, con le dovute differenziazioni.
Quindi, l’editore, il direttore e lo stampatore saranno considerati i soggetti che immettono i dati nel sito o che siano indicati come i responsabili del sito stesso. Per quanto riguarda il luogo di pubblicazione non è ancora stato chiarito se esso coincide col luogo in cui risiede il server, oppure con quello in cui si trova fisicamente il responsabile che immette i contenuti (la redazione), anche se la seconda ipotesi sembra più giusta.
Se si tratta di pubblicazione non periodica sarà quindi sufficiente indicare il nome e il domicilio dell’autore, e nome e domicilio del provider. In caso di pubblicazione periodica saranno necessari tutti i dati indicati nell’articolo 2 della legge sulla stampa, e sarà obbligatoria la registrazione presso il tribunale, anche se su questo ultimo punto non c’è concordanza di opinioni.

Per distinguere un prodotto normale da un prodotto editoriale elettronico la Corte di Cassazione si è così espressa: “per l’esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell’ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l’iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti”.
In sostanza si comprime la libertà del singolo utente che non può arrogarsi il ruolo del giornalista, svolgendolo senza sottoporsi ad alcun tipo di controllo. La presenza di redattori qualificati, infatti, deve garantire che il diritto di cronaca venga esercitato in maniera corretta e responsabile, evitando così il proliferare di notizie false o di informazioni arbitrarie, in considerazione soprattutto del fatto che la diffusione di notizie attraverso la rete è veloce e persuasivo.

Con ciò possiamo concludere che, al fine di stabilire se si è in presenza di un giornale online, vale il requisito della periodicità e regolarità, cioè se la pubblicazione di articoli di stampo giornalistico è effettuata regolarmente allora si applicano gli obblighi della normativa in materia.
Quindi, un sito per essere sottoposto alla normativa in questione deve avere pubblicazioni di articoli con periodicità regolare, un titolo identificativo (testata), deve diffondere presso il pubblico informazioni legate all’attualità.
Questo è quanto si ricava dalla sentenza del tribunale penale di Modica dell’8 maggio 2008, che evidenzia come le testate da registrare sono quelle pubblicate con periodicità, e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dell’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note. In presenza di questi requisiti si rende obbligatoria la registrazione prevista dalla legge 47 del 1948, in assenza della quale si tratta di stampa clandestina punibile per legge.

Riassumendo:
- le pubblicazioni non periodiche, che sono paragonabili ad un libro di cui si stampano nel tempo successive edizioni, ma non sono accomunabili ad una rivista, hanno l’obbligo di indicare il nome e domicilio dell’autore e del fornitore di hosting.
- le pubblicazioni periodiche, diffuse al pubblico con periodicità e caratterizzate da una testata costituente elemento identificativo del prodotto, oltre a tutte le indicazioni di cui all’articolo 2 della legge sulla stampa (indicazione del nome e domicilio dell’autore e del fornitore di hosting, luogo e anno della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore, ecc…, con in più l’indicazione del numero di partita IVA, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72), devono essere iscritte al registro della stampa presso il tribunale del luogo di pubblicazione, per cui devono anche avere un direttore responsabile, iscritto all’ordine dei giornalisti. L’indicazione della periodicità accanto alla testata è un ulteriore obbligo per questo tipo di pubblicazioni.
- le imprese editoriali che intendono avvalersi delle provvidenze per l’editoria devono iscriversi al ROC, iscrizione che esonera dall’iscrizione nel registro della stampa, per cui non occorre un direttore responsabile.

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