Nei giorni scorsi è entrato in vigore in California il Senate Bill 1411, una legge che punisce l’appropriazione illecita in rete dell’identità altrui (e-personification). Il provvedimento, che nelle intenzioni dei proponenti dovrebbe arginare il fenomeno del cyber bullismo attraverso l’impersonificazione di altri al fine di commettere pratiche illegali quali frodi, molestie, intimidazioni e diffamazioni, sostanzialmente punisce coloro i quali impersonano in rete consapevolmente e senza consenso e in maniera credibile altri soggetti con lo specifico intento di commettere attività illecite (“any person who knowingly and without consent credibly impersonates another actual person through or on an Internet Web site or by other electronic means for purposes of harming, intimidating, threatening, or defrauding another person is guilty of a public offense punishable pursuant to subdivision”), prevedendo come pena il carcere fino ad un anno.
La norma, quindi, richiede non solo l’impersonificazione, ma che essa sia credibile, cosa che si ha, secondo la norma, quando un terzo può ragionevolmente essere ingannato (“an impersonation is credible if another person would reasonably believe, or did reasonably believe, that the defendant was or is the person who was impersonated”), che tale attività sia effettuata consapevolmente e senza consenso della parte impersonificata, e che sia tesa a commettere degli illeciti.
Sono state sollevate alcune critiche alla legge, in particolare da coloro che ritengono la legge pericolosa per la libertà di parola e soprattutto di satira, in considerazione che alcune performance satiriche sono basate, appunto, sulla impersonificazione del personaggio verso cui è mossa la satira. Bisogna però rimarcare che in questi casi mancherebbe l’intento di commettere illeciti, ed anche la verosimiglianza e la capacità di ingannare dell’impersonificazione.
Per quanto riguarda l’Italia, una norma simile è prevista dall’articolo 494 del codice penale che punisce il reato di sostituzione di persona. Oggetto della tutela della norma è, quindi, l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. Trattandosi di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.
Tale delitto è particolarmente facile da realizzare in rete. Il suo elemento distintivo è, appunto, la lesione della fede pubblica, intendendosi per tale la falsità che ha la capacità di ingannare il pubblico, cioè un numero indeterminato di persone. Ciò dipende generalmente dalla fiducia che le persone ripongono in segni o attestazioni, e tale affidamento consente l’inganno dei terzi.
L’art. 494 prevede quattro ipotesi attraverso le quali si perfeziona il reato:
1) sostituzione fisica della propria all’altrui persona, che consiste nell’assunzione di contegni idonei a far apparire la propria persona diversa da quella che è;
2) l’attribuzione a sé o ad altri di un falso nome, laddove per nome si intende uno qualsiasi dei contrassegni di identità, come il prenome, il luogo di nascita, la paternità, ecc….;
3) l’attribuzione di un falso stato, cioè la condizione complessiva della persona nella società, comprendente la cittadinanza, la capacità di agire, la potestà familiare, la condizione di coniugato, i rapporti di parentela, ecc…;
4) l’attribuzione di una qualità cui la legge collega effetti giuridici, come nel caso di chi dichiari di aver raggiunto la maggiore età, purché la qualità in questione sia essenziale per la realizzazione dell’atto giuridico.
Quindi, il delitto in questione non è a forma libera ma si realizza solo nelle ipotesi predeterminate, e si consuma con l’induzione in errore della terza persona. Questo comporta necessariamente un comportamento positivo dell’agente.
Ovviamente chi commette il reato lo deve fare al fine di procurare a sé od altri un vantaggio, oppure per arrecare ad altri un danno, anche se il vantaggio non deve essere necessariamente ingiusto.
Sulla base di queste premesse possiamo tratteggiare alcune ipotesi di sostituzione di persona commesse in rete. Ad esempio, la creazione di un account di posta elettronica con un nominativo diverso dal proprio può configurare il reato di sostituzione di persona purché il gestore, o gli utenti, del sito, siano tratti in inganno credendo erroneamente di interloquire con una determinata persona mentre si trovano ad avere a che fare con una persona diversa. Questo è quanto stabilisce la sentenza della Cassazione n. 46674 del 8 novembre 2007, la quale ritiene configurati tutti gli elementi del reato in una ipotesi come quella dell’esempio, cioè l’inganno, l’induzione in errore e l’insidia alla fede pubblica.
Per cui il discrimine tra la fattispecie penale della sostituzione di persona e la semplice lesione di stampo civilistico, secondo la Cassazione, si ritroverebbe proprio nel concetto di fede pubblica, in quanto l’inganno supera generalmente la ristretta cerchia di un determinato destinatario.
Ovviamente si deve anche verificare l’esistenza del danno o del vantaggio, perché sussista il reato, che nel caso specifico consisteva nelle diverse telefonate di uomini che chiedevano alla vittima del reato incontri sessuali.
È importante evidenziare, data la facilità con la quale in rete si può creare una personalità virtuale, che un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, per realizzare il reato di sostituzione di persona è la presenza di un dolo specifico, appunto consistente nel perseguimento di una finalità di vantaggio, proprio od altrui, o di un danno altrui. L’accertamento del dolo è opera del giudice, è deve essere quanto mai rigoroso. In assenza di questi elementi, però, il fatto potrebbe comunque costituire altro tipo di reato, come l’accesso abusivo ad un sistema informatico.
Ricordiamo, inoltre, che aprire un indirizzo di posta elettronico utilizzando i dati personali di una persona realmente esistente, con la volontà di recare a quest’ultima un nocumento, realizza non solo il reato di sostituzione di persona, ma anche quello di cui all’art. 167 del D. Lgs 23 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy). Tale condotta costituisce una vera e propria sostituzione di identità che permette all’agente di concludere contratti con il provider per l’erogazione di servizi, in nome e per conto di terzi. Per questo il Garante per la protezione dei dati personali ha sancito espressamente che la circostanza che gli indirizzi email siano conoscibili da una pluralità di soggetti non li rende liberamente utilizzabili e non autorizza comunque l’invio di informazioni, di qualunque genere, senza un preventivo consenso.
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2011-03-09 20:40:09 | Bruno
Come indicato nel testo, tale comportamento non configura di per sé un illecito, per il quale occorre sempre il fine di profitto o di danno.
Perchè sussista un illecito è necessario qualcosa in più, ad esempio concludere un contratto col nome altrui, pubblicare il nome su un sito per adulti (comportamento idoneo a rivelare la vita sessuale), determinare con lo scritto un discredito al titolare del nome, e cosi via...
Potrebbe sorgere un problema, ma su questo la giurisprudenza non appare concorde, se si tratta di persona i cui dati non sono mai apparsi in rete.
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2011-06-12 13:30:17 | Davide - Un nickname maschile o femminile non corrispondent
Buongiorno,vorrei porre una questione:
utilizzare in una webchat un nickname riportante un nome maschile o femminile non realmente corrispondente al vero genere dell'interlocutore ma comunque non riferibile univocamente ad una reale identità esistente,configura il reato di "sostituzione di persona"?
Ovverosia:dichiararsi maschio quando in realtà si è femmina o viceversa anche utilizzando un nick maschile/femminile non comunque univocamente associabile ad un individuo in realtà esistente configura il reato di cui sopra?
Stando al pto.2 del suo articolo parrebbe di si ma volevo un chiarimento riguardo a tale condotta,se appunto si tratta di condotta necessaria e sufficiente alla realizzazione del reato.
Grazie e complimenti!
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2011-06-12 13:42:09 | bruno saetta
In teoria l'ipotesi in questione può rientrare nel reato di sostituzione di persona, però occorre sempre che vi sia l'intenzione di procurare a sè od altri un vantaggio, oppure un danno. Quindi non è sufficiente l'assunzione di contegni idonei a mostrarsi diversi da come si è in realtà.











buon giorno,
vorrei allora sapere il tipo di reato commesso (con relative sanzioni ), da chi scriva un messaggio nell'area dedicata ai commenti dei lettori di un giornale on -line (area che non prevede nessuna registrazione) firmandosi con nome di altrui persona.
RIPETO : SOLO NOME E COGNOME DI ALTRUI PERSONA.