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10
Ago
2009

Pubblicazione dei ritratti in rete

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ritrattoQuotidianamente chi ha un blog o un sito su internet si pone il problema se una foto ritraente una persona è o meno pubblicabile, poiché la fotografia di una persona, laddove la persona sia riconoscibile, è da considerarsi dato personale, per cui la sua pubblicazione integra gli estremi del trattamento dei dati personali di cui alla legge sulla privacy.
Inoltre, entra in gioco anche la normativa sul diritto d’autore. Cercheremo di rispondere in maniera esaustiva, sintetizzando i casi concreti che si possono riscontrare nella pratica.

La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche) stabilisce i limiti alla pubblicazione dei ritratti, alla quale legge si deve aggiungere la normativa sulla privacy. Il concetto di base è espresso nell’articolo 96 della legge sul diritto d’autore, che recita: “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa…” salvo le disposizioni dell’art. 97, il quale chiarisce che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata”.

L’articolo 10 del codice civile dispone che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Si tenga presente, inoltre, che il volto di una persona ritratto in una fotografia è considerato dato personale, per cui è necessaria l’informativa privacy di cui all’art. 13 della normativa sulla privacy.

La regola è che occorre il consenso di chi viene ritratto. Per comprendere meglio facciamo una casistica.
Innanzitutto dobbiamo distinguere se il personaggio ritratto è famoso o meno.

Personaggio non famoso
Se il personaggio ritratto non è famoso, cioè è un personaggio qualsiasi (un amico, una persona fotografata per strada, eccetera), vi è un generale divieto alla pubblicazione della foto, per consentire alla persona in questione di lasciare il suo volto sconosciuto. Quindi, per non violare la privacy di quella persona, la foto che la ritrae non è mai pubblicabile, a meno che non si abbia un consenso preventivo alla pubblicazione.
Un ritratto di personaggio non famoso non è mai pubblicabile in assenza di consenso, non è pubblicabile su un sito web, non è pubblicabile nella vetrina di un negozio di fotografie, anche se la persona ritratta (ad esempio durante un matrimonio) è un cliente del fotografo. È possibile invece pubblicare (ma in questo caso non si parla di pubblicazione) la fotografia se e solo se la sua visione è ristretta ad una piccola cerchia di persone, come ad esempio se essa è esibita in una casa privata, oppure se è posta in una pagina web accessibile solo a poche persone dotate di password. In questo caso non è pubblicazione in senso stretto, per cui non vi è violazione della privacy.
La pubblicazione del ritratto è giustificata solo in presenza di necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico. Però, l’interesse sociale alla conoscenza del fatto svoltosi in pubblico deve sussistere non solo al momento dello scatto della fotografia, ma anche successivamente per tutto il tempo della divulgazione della stessa.

Ovviamente, se la foto ritrae un minore, l’autorizzazione alla pubblicazione deve essere data dai genitori o da eventuali tutori. Comunque è preferibile non pubblicare mai foto di minori, a meno che il volto non sia reso irriconoscibile.
L’articolo 97 della legge n. 633 del 1941 afferma, peraltro, che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata… da necessità di giustizia o di polizia” (è il caso dei bambini scomparsi o rapiti). In queste circostanze non c’è bisogno dell’assenso dei genitori, basta la disposizione del giudice di rendere note e, quindi, pubblicabili le immagini.
Sempre in relazione ai minori “è vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni”. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che, anche indirettamente, possano comunque portare all’identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, però, nell’interesse esclusivo del minorenne, oppure il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. Anche l’articolo 50, D.lgs. 196/2003 (Testo unico sui dati personali, o anche detto Codice della privacy), richiamato dall’articolo 13 del D.p.r. n. 448/1988 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), contiene il divieto di “pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva, oltre che nei procedimenti penali in cui il minore è coinvolto, anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”.

Personaggio non famoso ritratto in luogo pubblico
Nel caso in cui si ritraggano delle persone non famose in luoghi pubblici si deve distinguere. Se la foto riguarda il luogo pubblico (ad esempio un palazzo, una chiesa) oppure un evento, e i personaggi vengono ritratti accidentalmente, cioè non sono loro l’oggetto della foto, allora la pubblicazione è possibile anche senza autorizzazione, anche se le persone siano riconoscibili, ma si deve trattare di una foto del luogo pubblico e dell’evento, non di foto delle persone. In sostanza il personaggio deve poter essere eliminato senza che la foto sostanzialmente perda la sua caratteristica.
Nel caso in cui, invece, siano le persone ritratte nella foto, anche in un luogo pubblico, cioè le persone sono l’oggetto della foto (ritratte in luogo pubblico ma isolate dal contesto, e in evidenza), allora si tratta di ritratto e occorre il consenso delle persone ritratte per la pubblicazione, e questo indipendentemente dalla dimensione del personaggio nella foto.
Ovviamente se il volto non è riconoscibile, non sussiste problema di privacy e la foto può essere pubblicata senza alcuna autorizzazione. Questo vale anche se delle persone è ritratta una parte del corpo, poiché la privacy riguarda la riconoscibilità della persona per la massa, che è legata al volto non a particolari anatomici, pure se peculiari.

Immagini pubblicate per finalità culturali o didattiche
E’ sempre possibile la pubblicazione essendo tale caso previsto espressamente dalla legge. È il caso specifico dei trattati medici. Ovviamente la fotografia non deve ledere in alcun modo la dignità della persona ritratta.

Personaggio famoso
Se la foto ritrae un personaggio famoso (cantante, attore, politico, sportivo, o qualsiasi altro elemento che abbia reso il suo volto già conosciuto al pubblico a cui verrà mostrato con la pubblicazione), poiché la normativa tende a lasciare il volto di una persona sconosciuto al pubblico, allora la norma in questo caso non ha ragione di essere applicata, per cui in linea di massima è sempre possibile la pubblicazione, con alcune eccezioni, ma la diffusione dell’immagine di persona notoria senza il consenso dell’interessato è lecita solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione, con lo scopo di far conoscere al pubblico l’aspetto del personaggio in questione e di documentare visivamente notizie che la riguardano, purché non sia lesa la reputazione del personaggio famoso.
Non è possibile in alcun modo utilizzare il volto di un personaggio famoso per la pubblicità di prodotti (merchandising) in assenza di sua autorizzazione, poiché la normativa limita la pubblicazione ai casi di informazioni, e non di pubblicità. Nel momento in cui detta divulgazione avvenga per fini diversi, ovvero a scopo di lucro, la mancanza di consenso da parte dell’interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l’autore al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. Quindi non si può utilizzare il volto di un personaggio famoso per fare pubblicità.
Nemmeno è possibile pubblicare foto di personaggi famosi il cui contesto sia lesivo per il buon nome o la dignità del personaggio. Per cui non è possibile pubblicare foto dei personaggi famosi in atteggiamenti come accade generalmente nelle riviste di gossip, anche se le riviste in questione ne compensano il rischio con i maggiori introiti.

Risarcimento dei danni
Ovviamente l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni non patrimoniali, sia ai sensi dell’articolo 10 del codice civile, sia ai sensi dell’articolo 29 della legge 675 del 1996, nel caso in cui sia configurata anche la violazione del diritto alla privacy, sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all’articolo 2 della Costituzione. La protezione costituzionale, infatti, è in grado di dar luogo a risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile. Comunque la violazione della normativa sula privacy comporta una automatica responsabilità ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile, essendo considerato il trattamento dei dati personali come un’attività pericolosa ai sensi del suddetto articolo.
L’illecita pubblicazione obbliga anche al risarcimento dei danni patrimoniali che consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione, purché di tale pregiudizio si dia la prova. In ogni caso spetta alla vittima una somma corrispondente al compenso che avrebbe potuto ricevere nel caso in cui avesse dato il consenso alla pubblicazione dell’immagine, compenso che generalmente viene valutato in via equitativa.

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Lunedì 10 Agosto 2009

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