se questo " Per quanto riguarda, invece, la registrazione della testata editoriale telematica, essa è obbligatoria solo se i titolari intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001 n. 62, articolo 7, comma 3." e' ancora vero, allora una "sito editoriale professionale" puo' comunque NON rientrare nella questione "obbligo di rettifica" pensato per le testate editoriali registrate [POSTO che passi la modifica all'art 29 che includa le sole testate registrate].

E sarebbe UN GRAN BENE... perche trovo gli istituti sui reati di opinione abbastanza opinabili e complicati in generale (e provenienti da un periodo ormai remoto), e un mezzo delirio su internet che e' dinamica, fluida e sovranazionale.