La pornografia, che comunque si è sviluppata sui canali tradizionali come le riviste, il cinema, le videocassette, è ampiamente presente sul web, e il numero delle pagine a contenuto pornografico è in continua crescita, al punto che recenti inchieste indicano come un terzo circa delle pagine web contengano porno. Dato il boom di tale tipo di attività, conviene dunque chiarire quali sono i limiti per l’utilizzo di immagini pornografiche in rete.
Pornografia
La regolamentazione della pornografia comporta l’esigenza di contemperare la tutela del buon costume e della pubblica decenza e la libertà di espressione e manifestazione del pensiero, quest’ultima sancita dall’articolo 21 della Costituzione.
Il codice penale con l’articolo 528 punisce “chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie”. L’art. 725 punisce, come contravvenzione, l’esposizione al pubblico, l’offerta in vendita e la distribuzione di “scritti, disegni o qualsiasi oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza”, mentre l’art. 529 del codice penale al primo comma precisa che “agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore”, e, al secondo comma, che “non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto”.
Non esiste nel nostro ordinamento un generale divieto di creazione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di immagini oscene, ma tali attività sono vietate solo quando, essendo la produzione delle immagini destinate ad una libera esposizione al pubblico, al commercio o alla distribuzione, siano svolte con ostentazione a danno di terzi non interessati o non consenzienti o dei minori di anni diciotto. Per cui l’attività di vendita e produzione di immagini oscene (pensiamo alle vendita di riviste porno in edicola) è generalmente consentita qualora sia svolta nel rispetto dei terzi e dei minori.
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza del 27 giugno 1992, n. 368, affermando che è consentita la detenzione e distribuzione di materiale pornografico se tali attività sono svolte in forma riservata e dirette a chi ne faccia specifica richiesta. Infatti, l’offesa al pudore non sussiste quando il materiale pornografico raggiunge gli altri soggetti con cautele tali da assicurare la necessaria riservatezza ed impedire appunto l’offesa al pudore dei terzi.
Allo stesso modo, la Corte di Cassazione ha osservato che la illiceità penale della condotta è da configurarsi esclusivamente nelle ipotesi in cui sia posto in pericolo il sentimento del pudore di terzi non consenzienti (o che tale consenso non possono validamente manifestare), o della collettività in generale. Conseguentemente va esclusa l’illiceità qualora l’accesso alle immagini o rappresentazioni pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico ma sia riservato soltanto alle persone adulte che ne facciano richiesta.
Già dagli anni ‘90 la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha individuato il bene giuridico protetto dagli articoli 527 e 528 del codice penale nell’interesse del singolo a non essere posto a contatto, contro la propria volontà, con rappresentazioni o materiale idoneo a turbarlo in relazione alla sfera sessuale. Di conseguenza la punibilità dei reati suddetti si realizza quando le pubblicazioni o gli spettacoli osceni siano offerti a chi non li approva né li desidera, mentre non vi è reato se lo spettatore, maggiorenne, conosce il contenuto di quanto gli viene offerto e lo accetta o, in alternativa, viene posto in condizioni di evitarlo.
In conclusione, il materiale pornografico può liberamente circolare nella rete, purché, ovviamente, ciò avvenga in aree riservate che non siano aperte a minori degli anni diciotto e sia destinato ai soli adulti consenzienti. È consentito altresì la divulgazione di materiale pornografico anche in siti aperti a tutti purché il materiale non abbia ad oggetto minori di anni diciotto, le immagini siano destinate ai soli adulti che dovranno compiere una attività ulteriore per accedere alla sezione dove sono contenute le immagini pornografiche, e il sito sia chiaramente riconoscibile da terzi come sito offerente tale tipo di immagini. In pratica si rende necessario realizzare una pagina di ingresso (impedendo nel contempo l’accesso libero alle pagine interne del sito) dove sia chiarito il contenuto del sito, dalla quale pagina gli adulti possano raggiungere le immagini in questione ponendo in essere una ulteriore attività, come l’inserimento della propria data di nascita.
L’offerta indiscriminata di contenuto pornografico reso immediatamente visibile a tutti senza preavviso deve considerarsi illecita, in quanto lede la libertà di scelta consentendo l’accesso a chiunque, compreso i minori.
Pedopornografia
La pubblicazione, divulgazione o commercializzazione di materiale pedopornografico, cioè avente come protagonisti minori, è regolata principalmente dalla legge 269 del 1998 recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori.
Al fine di comprendere la normativa in materia di pedopornografia occorre fare alcune premesse. Innanzitutto è consentito avere rapporti sessuali con minori che abbiano compiuto 14 anni, a meno che essi siano non consenzienti, oppure vi sia una posizione dominante sul minore. Nel caso di posizioni di influenza (per esempio un genitore, un tutore, un insegnante o anche solo un convivente) il minore deve avere almeno 16 anni. L’età del consenso sessuale si raggiunge normalmente al compimento del quattordicesimo anno di età.
Precisiamo altresì che nel nostro ordinamento non esiste una definizione di rapporto sessuale, per cui qualsiasi atto, purché consensuale, è lecito, laddove per atto sessuale deve intendersi un atto che intacca la sfera della sessualità fisica della vittima, e non invece l’atto che offende solo la sua libertà morale ovvero il sentimento pubblico del pudore.
L’articolo 600 quater punisce anche chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto, ed è norma di chiusura dell’intera normativa applicabile nei casi in cui il comportamento non rientri nelle altre norme.
La legge punisce anche il caso in cui il materiale rappresenti immagini virtuali (art. 600 quater.1) realizzate utilizzando immagini di minori, cioè sia bambini virtuali, non esistenti nella realtà, sia fotomontaggi ottenuti sovrapponendo il viso di un adulto sul corpo di un minore e viceversa, ma in questo caso la pena è diminuita.
È importante rilevare che il reato deve avvenire consapevolmente, perché se si scarica una foto di un minorenne credendolo maggiorenne, il fatto non è perseguibile penalmente. In alcuni casi, però, il codice penale non ritiene sufficiente, come scusante, l’ignoranza sull’età della vittima, come per i casi di reati connessi alla violenza sessuale. Ovviamente la consapevolezza esclude che possa ritenersi punibile lo scaricamento di immagini pedopornografiche se avvenuto automaticamente, senza una attività volontaria dell’utente.
La fruizione o consultazione di materiale pedopornografico, invece, non è reato, per cui visionarlo in rete è assolutamente legittimo purché non se ne faccia una copia sul proprio computer in quanto non si realizza l’ingresso delle immagini nella sfera di disponibilità del’utente. Ovviamente sorge il problema della cache del browser, che generalmente realizza una copia dei file in locale (sul computer) al fine di velocizzare un eventuale successivo accesso al sito. Ma in tal caso difficilmente si potrebbe configurare un reato mancando il dolo relativo alla detenzione, ciò in quanto l’utente non ha consapevolezza della realizzazione di tale cache e generalmente non ha nemmeno la competenza atta a disattivarla.
Infatti, la norma prevede la punibilità solo nel caso in cui la detenzione sia consapevole.
In Italia è punita anche la produzione e successiva detenzione di materiale non destinato alla diffusione, come l’eventuale caso di minori che riprendano volontariamente le proprie esperienze sessuali. Inoltre la punibilità della diffusione di prodotti pornografici con protagonisti soggetti minorenni prescinde dal vizio di volontà dei soggetti coinvolti. Quindi, se due adolescenti girassero un filmato pornografico amatoriale che li ritrae coinvolti in atti sessuali e successivamente decidessero di distribuirlo, gli stessi sarebbero comunque perseguibili. Non solo, anche la mera produzione del filmato sarebbe punibile. Per cui se è lecito che ragazzi che hanno compiuto almeno i 14 anni facciano sesso tra loro, nel caso in cui si riprendano tra loro, pur essendo consenzienti, tale comportamento diventa illecito.
È noto, infatti, il caso dei “ragazzi di Livorno” indagati per produzione di materiale pedopornografico, in quanto avevano avuto la malaugurata idea di riprendersi col cellulare mentre facevano sesso tra loro, pur essendo consenzienti. In pratica assistiamo ad un paradosso giuridico in cui l’abusante (colui che produce il materiale “pedopornografico”) coincide con l’abusato e, nonostante sia evidente che non abbiano fatto del male a nessuno, rischiano pene piuttosto pesanti.
Casi pratici in rete
Sulla rete vi sono varie possibili modalità di scambio di file relativi alla pedopornografia. Nel caso di materiale veicolato tramite chat line si può configurare una divulgazione ai sensi dell’articolo 600 ter comma 3, ma è necessario verificare se il programma consenta, a chiunque si colleghi, la condivisione delle cartelle e dei documenti contenenti le foto incriminate, in modo che chiunque possa accedervi e, senza formalità rivelatrici di una sua volontà specifica, prelevarle direttamente. Quando invece il prelievo avvenga solo a seguito di una manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nell’ipotesi più lieve di cui all’art. 600 ter comma 4, cioè della mera cessione. In questo caso, infatti, mancherebbe la comunicazione con un numero indeterminato di persone.
Allo stesso modo si può ritenere configurabile solo l’ipotesi lieve in caso di trasmissione del materiale pedopornografico tramite mail. Infatti, si può ritenere sussistente la divulgazione solo se il materiale in questione è inserito in un sito web accessibile a tutti, ovvero sia propagato inviandolo ad una lista di utenti o ad un gruppo di discussione dal quale detto materiale può essere liberamente scaricato. Ovviamente lo scaricamento di file di materiale pedopornografico tramite software di file sharing configura sempre il reato più grave di cui all’articolo 600 ter comma 3, in quanto tali software nel momento in cui un file viene aggiunto alla lista di quelli da scaricare e se ne inizi lo scaricamento, automaticamente mettono in condivisione il file e ne consentono lo scaricamento anche ad altri utenti.
Attività delle forze dell’ordine
Al fine di individuare gli autori di reati in materia di pedopornografia la legge concede poteri molto ampi alle forze di polizia, consentendo, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, di procedere anche ad acquisti simulati di materiale pornografico, o di infiltrarsi nelle organizzazioni criminali.
La legge 269/1998 consente attività di contrasto ai reati di pedopornografia online, affidando strumenti particolari agli organi di polizia. Ad esempio, sulla base della normativa attuale si possono utilizzare siti “civetta”congegnati con modalità tali da attirare persone interessate all’acquisizione di immagini raffiguranti attività sessuali con minori, oppure azioni “sotto copertura” in chat o nei newsgroup.
Ovviamente, dato il carattere di eccezionalità di questi strumenti di indagine, deve ritenersi inutilizzabile il risultato di una indagine di questo tipo che non abbia avuto gli esiti sperati e che abbia rivelato un reato diverso e non compreso tra quelli elencati nella legislazione speciale.
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2010-02-14 13:44:23 | Bruno - film porno diritti d'autore
Ovviamente ti riferisci ai diritti morali. Come spiegato nell'articolo sul Diritto d'autore, tale diritto non è ricollegato ad una valutazione dell'opera, bensì nasce indipendentemente dal valore intrinseco e creativo dell'opera. Perchè un opera sia tutelata è sufficiente che abbia carattere di originalità. In tal caso anche i film porno sono tutelati dal diritto d'autore.
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2010-02-14 14:45:37 | Anonimo
Per quanto ne sappia il diritto morale non ha come diretto oggetto gli interessi patrimoniali dell’autore. Detto ciò le faccio un ulteriore domanda approfittando della sua disponibilità : può essere ritenuto illegale o "fuori legge" un sito che "linka" interi film porno?
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2010-02-14 19:21:40 | bruno
Se si applicano i diritti morali, si applicano anche quelli economici, che ne sono conseguenza.
La tua domanda riguarda la responsabilità per link (vedi: http://brunosaetta.it/diritto/linking-e-diritto-dautore.html ). Poichè i film in questione sono protetti dal diritto d'autore io eviterei per non incorrere in una possibile responsabilità concorsuale con chi ha immesso in rete i video copiati (se parliamo di film copiati).
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2010-07-21 09:51:34 | Gianluca - Info chat
Salve Bruno,
intanto complimentoni per il sito e per i contenuti.
Le chiedo pero' qualche delucidazione in merito, se possibile: frequentando video-chat random tipo chatroulette che va molto di moda ultimamente si rischia qualcosa, anche non scambiando file e non condividendo alcunchè o chiedendo dati personali o contatti email?
Se dall'altra parte compaiono minorenni conviene scappare di corsa? La legge è chiara in materia?
Grazie mille
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2010-07-22 11:30:19 | bruno
Conosco chatroulette solo per quello che ho letto in giro, per cui non saprei che dire, se non che ci potrebbero essere problemi di ogni tipo: di privacy (gli IP sono registrabili, anzi esistono in rete mappe di utenti del servizio), ovviamente di violazione di norme in materia di porno, ecc...
Il problema è che i server sono in Russia, credo, quindi sarebbe difficile agire contro il titolare del sito.
Per quanto riguarda i minori non vedo problemi, a meno che non si cerchi di adescarli ovviamente.
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2011-02-07 11:26:53 | luca - sesso virtuale
ciao Bruno volevo porti una domanda.Se un adulto in una chat fa' sesso virtuale con una minorenne compie un reato?e se fosse consenziente?
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2011-02-07 15:08:38 | Bruno Saetta
Non c'è differenza tra sesso tra compresenti e sesso online, per cui si applica la normativa in materia (vedi il capitolo "pedopornografia" nel'articolo, secondo paragrafo).
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2011-05-13 17:30:59 | sergio - ignoranza della minore età
Salve Dr Saetta. La mia domanda riguarda l'ignoranza della minore età. Cosa succede se in quei siti dedicati alla visioni di rapporti sessuali tra coppie amatoriali (siti che dichiarano comunque la maggiore età dei propri "attori"
i ragazzi invece (che sono evidentemente consenzienti) hanno 17 0 16 anni?
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2011-05-13 18:56:02 | bruno saetta
Semplificando, per chi realizza il video o lo divulga può configurarsi il reato di produzione di materiale pedopornografico (600 ter). Chi visiona il video non commette alcun reato, chi scarica il video è punibile (600 quater) se è consapevole della minore età. I gestori del sito sarebbero responsabili a seconda del comportamento posto in essere, produzione, divulgazione, ecc... Solo se la divulgazione è gratuita occorre la consapevolezza della minore età.
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2011-05-15 12:58:15 | sergio - ancora sulla non consapevolezza della minore età
La ringrazio Dr Saetta della pronta risposta. Ma ho bisogno di capire meglio. Mettiamo che io scarichi un video da quei siti che vendono filmati fatti all'interno dei college americani, siti che sono in regola con la legge americana e dichiarano la maggiore età dei partecipanti. Se un partecipante di quel video aveva 17 anni io sono tutelato dal fatto che non posso esserne consapevole , visto che vivo in italia, mi fido del sito in esame, e la persona ritratta dimostra effettivamente la maggiore età?
Grazie ancora. Il suo aiuto è importante per tutte le persone in buona fede.
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2011-05-17 07:19:13 | bruno saetta
In linea di massima direi di si, ma si deve tener presente che la valutazione sulla consapevolezza è demandata al giudice.
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2011-06-13 08:44:43 | Anonimo
Salve Bruno Saetta,
Innanzi tutto volevo farle i complimenti per l'articolo e per il sito in generale, le cui tematiche risultano particolarmente
utili nella comprensione del meccanismo di argomenti relativamente nuovi e sui quali vi è ancora molta confusione.
In particolare ero interessato a maggiori informazioni riguardo la natura transnazionale di molti reati commessi tramite
Internet. Nel caso ad esempio del semplice download, ad esempio da siti web collocati su server stranieri, il reato risulta
commesso solo nel paese in cui è avvenuto lo scarico o può coinvolgere anche il paese in cui è situato il server ?
E' vero che la quasi totalità delle nazioni condanna giustamente tutto ciò che ha a che fare con la pedopornografia,
ma è altrettanto vero che esistono ancora delle divergenze: sono ad esempio i casi di Russia e Giappone che ancora non
condannano la semplice detenzione e l'applicazione della nuova fattispecie della pedopornografia virtuale, che in
alcuni stati comprende solo i fotomontaggi realistici (come l'Italia) mentre in altri si estende a tutti i tipi di
immagine (Canada, Svezia,ecc.).
Ad esempio se un Russo dal suo paese scarica un'immagine pedopornografica su un server Italiano può essere individuato e perseguito
dalla legge italiana? O un Italiano che scarica un lolicon da un server canadese?Grazie e ancora complimenti!
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2011-06-13 13:41:38 | bruno
Una risposta generale non è possibile, diciamo che dipende dalle singole legislazioni, fermo restando che in Europa vigono legislazioni molto simili, o comunque in corso di unificazione a mezzo di direttive UE.
In linea di massima la legislazione italiana prevede la possibilità di perseguire un reato anche se è commesso solo parzialmente in Italia, quindi anche se solo una parte dell'azione avviene in Italia, oppure se l'evento accade in Italia. Su questa base molti reati che sono parzialmente commessi all'estero possono essere perseguiti anche nel nostro paese, fermo restando che esistono norme che impediscono che lo stesso fatto possa essere giudicato più volte in diversi paesi.
Ciò vuol dire che un utente che scarica dall'Italia materiale pedopornografico, reperendolo su server esteri, è punibile anche in Italia per la detenzione del materiale in questione.
Il russo che invece scarica immagini di tal tipo da un server italiano è soggetto alla legislazione russa.
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2011-06-13 14:09:38 | Anonimo
La ringrazio per l'esauriente e rapida risposta. Si può dunque affermare che in generale,pur considerando le differenze tra le diverse legislazioni, almeno per la detenzione fa riferimento la legge dello stato in cui avviene lo scarico?
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2011-06-13 17:55:21 | bruno
Non è che la norma fa riferimento al download, le norme sono generali. Poi se il reato è solo di detenzione, allora si è punibili è in quanto si detiene in Italia.
In generale è sufficiente che parte del reato sia commesso in Italia per aversi la punibilità del soggetto presente in Italia. Questo per esempio può riguardare la diffusione di materiale pedoporno. Se si diffonde anche in Italia in astratto si può essere puniti anche in Italia. Ma questo sempre in generale, perchè poi dipende da molte altre cose.
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2011-06-24 15:35:35 | Dado - Rischio POP-UP
Caro dr.Bruno
leggo il suo post :"L’articolo 600 quater punisce anche chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto, ed è norma di chiusura dell’intera normativa applicabile nei casi in cui il comportamento non rientri nelle altre norme."
Volevo porre un quesito : siccome la consapevolezza viene stabilita dal giudice in sede di dibattimento,significa che comunque sia anche un ignaro navigatore che si imbatta nel materiale di cui all'articolo (ad esempio attraverso la fastidiosa presenza di popup/popunder e/o banner) sia comunque "indagabile" (e quindi l'azione sia pur assolutamente non consapevole iscrivibile nel registro delle notizie di reato) con conseguente possibilità di eventuali perquisizioni e sequestri probatori per poi essere assolto in sede di processo una volta che il giudice ha affermato l'assenza di consapevolezza?
Con stima.
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2011-06-24 17:08:07 | bruno
Ritengo di no perchè si deve trattare di detenzione consapevole. Un pop up generalmente viene visualizzato non certo per volontà dell'utente, anzi spesso contro la sua volontà, per cui il reato potrebbe configurarsi solo se l'utente copia l'immagine sul suo computer.
Ovviamente il fatto che l'immagine nel contempo viene immagazzinata nella cache del browser non cambia la situazione, perchè spesso un utente non è nemmeno consapevole della circostanza.
E' ovvio che un PM (anche il PM fa una prima valutazione sulla consapevolezza) potrebbe anche sbagliare e indagare la persona in questione, ma mi pare un'ipotesi del tutto residuale. In genere poi queste indagini riguardano persone che scaricano parecchie immagini.
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2011-07-10 20:39:27 | Anonimo - siti di "child erotica"
Salve Bruno Saetta,
vorrei porLe un quesito riguardo ai c.d. siti di "child erotica" (minorenni non nudi ritratti in pose equivoche e "ammiccanti" senza la presenza di adulti, con foto spacciate per "artistiche"
. Sono illegali ai sensi della normativa italiana? A mio avviso dovrebbero esserlo. Cosa dicono le nostre leggi nel merito?
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2011-07-10 21:00:23 | bruno
Se non si tratta di nudi o comunque di esibizioni pornografiche, direi che dovrebbe essere lecito. Ma penso si debba verificare caso per caso. Un giudice potrebbe comunque ravvisare un reato, anche di tipo diverso, ad esempio uno sfruttamento del minore. In ogni caso è vietato pubblicare immagini di minori quando il volto è riconoscibile, in base alla legge sulla privacy.
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2011-07-13 08:07:14 | Maurizio
Buongiorno,
Ho seguito con interesse sia l'articolo che le discussioni che esso ha generato, ed è proprio da una di queste che
nasce la domanda che sto per porle. Nel thread in cui si parla degli aspetti transnazionali della pedopornografia lei
afferma che "un cittadino russo che scarica immagini da un server italiano è soggetto alla legislazione russa".
Che lei sappia la stessa cosa vale anche a parti invertite?
Vale a dire: un italiano che scarica, a scopo di semplice
detenzione, da un server straniero immagini lecite in Italia ma illecite nel paese di provenienza, ovviamente non è
perseguibile in Italia, ma può esserlo nel paese che ospita il server da cui proviene l'immagine? Se si è che lei
sappia si è mai verificata una cosa del genere?
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2011-07-13 16:29:25 | Anonimo
Ovviamente dipende dalla legislazione del paese che ospita il sito. In genere è possibile perseguire stranieri solo in presenza di accordi internazionali, accordi che riguardano generalmente fatti gravi e che sono ritenuti reati in entrambi i paesi.
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2011-07-14 18:48:46 | Maurizio
Dunque è molto difficile (anzi quasi impossibile) che avvenga una cosa del genere a proposito delle diverse interpretazioni date al concetto di pedopornografia virtuale/apparente tra i vari paesi, dal momento che non mi risulta esistano accordi in tal senso, ho capito bene? Con tutto il rispetto mi sembra che esistano questioni più importanti in termini di pedopornografia da trattare a livello internazionale (ovviamente è solo una mia opinione personale)
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2011-07-15 07:26:45 | Anonimo
So che esistono accordi all'interno dello spazio europeo, al di fuori non saprei.
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2011-07-15 08:34:16 | Maurizio
Si,in effetti ho sentito qualcosa anch'io a proposito del mandato di arresto europeo e cose del genere. Ma anche in questo caso dovrebbe valere il principio della doppia incriminazione. A meno che un paese non si metta a giudicare in contumacia all'insaputa di un cittadino straniero, cosa che mi sembra difficile nel contesto dell'unione europea. In altri paesi non so, ma non mi sembra una pratica molto "legale". Perdoni l'insistenza, ma è un argomento che mi ha sempre incuriosito e comunque la ringrazio per le risposte che mi ha dato fino ad ora.
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2011-07-18 22:37:48 | Guest - sito controverso
Egr. Avv. Bruno Saetta,
mi incuriosice il dibattito sui siti di "child erotica"". C'è un caso credo interessante, un sito noto a tantissimi utenti (statistiche Alexa.com) e presente sul web da anni: xxxxxxxxxxxxxxx. Il sito risulta registrato da oltre 3 anni su un server olandese. Contiene "book fotografici"; di modelle minorenni, non nude (anche se ben poco vestite!), e (come sostiene la nota legale del sito stesso) ritratte in pose non lascive od oscene. Qual è la sua opinione nel merito?
Grazie
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2011-07-19 06:01:39 | bruno
Vorrei precisare che io posso fare un discorso in generale sulla legittimità di siti, non posso scendere nei particolari, anche perchè alla fine la valutazione spetta ad un giudice.
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2011-08-04 17:05:29 | Dado
Quindi, se non ho inteso male leggendo l'articolo e il dibattito che ne è seguito, se uno naviga (anche volontariamente) in siti pedopornografici senza effettuare download, non tiene condotta penalmente rilevante e non subisce (salvo ipotesi "del tutto residuali"
alcuna indagine o perquisizione?
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Non mi è chiara una cosa, esiste una legge che vieti esplicitamente l'acquisto o di vendere ad essi materiale pornografico? Non avete indicato alcuna legge al riguardo, è o non lo è e soprattutto qual'è l'articolo che tratta l'argomento? Vorrei sapere insomma se uno che vende tali materiali ad un minore sia in qualche modo perseguibile dalla legge italiana e se si come.
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2011-08-19 17:51:39 | bruno
la vendita di materiale pornografico ai minori è ritenuta parificata alla vendita in forma non riservata che offende il pudore comune. In tal senso è vietata.
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2011-08-23 16:33:25 | Franco - Convenzione Lanzarote.
Egregio avvocato Bruno Saetta,
Con la presente devo riferire che in Parlamento sta per essere approvata una legge (S1969-
, ratificante la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa sulla pedofilia. Con la scusa di promuovere tale norma internazionale, il legislatore italiano sta introducendo nuove fattispecie di reato riguardanti la pedopornografia, tra i quali quello di chi assiste a filmati erotici con minori e l'impossibilità di richiamare a propria discolpa l'ignoranza dell'età della relativa persona offesa, salvo quella inevitabile. Io mi domando se si potrà applicare l'ultima clausola difensiva quando all'apparenza il soggetto che si osserva dimostra la maggiore età o se per caso qualche banner di pubblicità automaticamente fa visualizzare dei minori o soggetti simili a quest, oppure se la minore età non è percepibile. In tal caso si potrà essere giustificati rinnovando la pagina stessa, sperando che non appaia più questa o altre raffigurazioni simili?
Grazie.
Franco.
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2011-08-24 08:10:01 | bruno
Innanzitutto qualsiasi reato è punibile in presenza di dolo, quindi se io vedo un film pedoporno senza la coscienza che sia tale (cioè che siano presenti minori) non dovrebbe configurarsi il reato. Sicuramente se appaiono dei banner pedoporno (cosa difficile comunque) durante la navigazione non sussiste alcun reato per mancanza di dolo quantomeno.
Comunque mi informerò sulla Convenzione e se ci sono novità ne darà conto.
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2011-08-26 09:28:14 | Anonimo
Egregio avvocato Bruno Saetta,
mi ricollego alla precedente domanda riguardante le random chat attualmente diffuse (Chatroulette, Omegle). In particolare, l'assistere al mettere in mostra del seno da parte di una ragazza 17 enne può essere considerato reato? con successiva chiusura immediata della sezione di chatRingrazio
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2011-08-27 08:02:31 | bruno saetta
Dal punto di vista dell'utente che osserva e basta, non dovrebbero esserci problemi, a meno che non provi ad adescare la ragazza oppure chieda espressamente prestazioni. Potrebbero invece sorgere problemi per il gestore del sito, ma in tale ottica si dovrebbero analizzare i rapporti (contrattuali) tra il gestore e la ragazza, quindi se il gestore è a conoscenza di cosa fa la ragazza, ecc.....
Troppe variabili per dare una risposta generale.
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2011-08-27 08:15:12 | Anonimo
Essendo il caso da me ipotizzato uno dei meno "scabrosi", ipotizzabili su queste tipologie di random chat, non sarebbe più corretto chiuderli o regolamentarne l'accesso? Mi sembrano, a mio modesto parere, siti alquanto pericolosi sia per l'ignaro utilizzatore maggiorenne, sia per un eventuale minore.
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2011-08-27 16:53:40 | bruno saetta
Se vi sono gli estremi di un reato, è possibile denunciare la cosa alla polizia postale. Poi verificheranno loro. Purtroppo il problema principale è se i server sono posizionati in paesi esteri con legislazioni diverse. In quel caso di può fare ben poco.
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2011-08-27 09:47:29 | Jack - disclaimer
Gentile Avvocato,
volevo porre una questione: ammettiamo l'esistenza di siti pornografici (esempio di fattura americana/estera) con pagina di accesso ove sono riportati articoli di legge e dichiarazioni affermanti tra l'altro che tutti gli individui comparenti nel sito hanno raggiunto la maggiore età al momento della produzione dell'immagine.
Tralasciando l'ipotesi della pedopornografia apparente,è possibile che in tali siti vi siano immagini con effettivamente presenti soggetti di età inferiore ai 18 anni,pertanto vi possa essere la configurazione del reato di detenzione di materiale pedopornografico qualora un soggetto procedesse ad download dell'immagine.Ovverosia,in breve,è possibile trovarsi di fronte a degli illeciti anche in quei siti dotati di disclaimer iniziale?Cadrebbe comunque l'ipotesi di detenzione consapevole?
Buona giornata e grazie per le informazioni trasmesse!
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2011-08-27 16:57:06 | bruno saetta
il disclaimer non salva dal commettere reati, premesso ciò la questione riguarda sempre il dolo, cioè la consapevolezza dell'età in questo caso. Se dalla foto si evince chiaramente che il soggetto è minore è difficile professare la buona fede. Comunque è una valutazione demandata al giudice, quella sul dolo.
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2011-09-07 03:10:59 | Jim
Egregio avvocato,
supponendo che per l'incauta apertura di un link proposto tramite una email da mittente non conosciuto, sul mio pc sia stato installato un programma (virus) che nel corso dei mesi immagazzini sul mio pc ed a mia insaputa files di cui sia illecita la detenzione, potrei fare altro che affidarmi ad un tecnico per tentare di dimostrare l'assenza di dolo, in una eventuale indagine?
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2011-09-07 09:52:22 | bruno saetta
Ovviamente si. Per la precisione dovrebbe essere l'accusa a dimostrare la consapevolezza in merito al download delle immagini.
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2011-09-29 12:24:33 | Anonimo
salve,
complimenti per l articolo.
volevo fare una domanda.
se una persona maggiorenne su richiesta di una maggiorenne si spoglia su chatroulette rischia una denuncia dalla polizia?
nonostante sia stata la persona a chiedere di spogliarsi?
grazie mille
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2011-09-29 18:35:41 | bruno saetta
Maggiorenne con maggiorenne, in chat chiusa, non vedo alcun problema.
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2011-09-30 21:13:59 | Anonimo
grazie mille per la risposta.
ma non capisco perchè dopo questa cosa un ragazzo è stato bannato visto che non ha fatto una cosa illegale.per questo chiedevo la cosa della denuncia.
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2011-10-01 07:10:54 | bruno saetta
Il ban non c'entra nulla con le leggi, si può bannare anche per altre questioni. Sono scelte del titolare del sito.
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2011-10-13 16:14:03 | enzo - Chat
Buona sera,sono entrato per caso nel vostro blog e ho letto attentamente, ma pongo un caso:
se una minore ( ha 16 anni )chatta con un adulto , o telefonate , o scambio email, ma la minore ( ha 16 anni ) e ne dichiara 19 , si configurano reati ugualmente per l'adulto? Grazie
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2011-10-20 13:31:47 | Adelmo
Buongiorno, a proposito della sua ultima risposta: "chattare con qualcuno non è mai reato". Potrebbe chiarire meglio i motivi di questa certezza? Avere conversazioni spinte con minore di anni 14, per esempio, non rientra fra i casi punibili?
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2011-10-20 15:42:09 | bruno saetta
La domanda di sopra, da quello che ho inteso io, era un po' diversa. Il chattare in sè non è reato, è chiaro che poi nel chattare si possono commettere reati, come ingiurie ecc....
Per conversazione spinta, dipende cosa si intende per spinta, direi che in casi estremi potrebbe esserci un reato di ingiurie, ma questo anche con un maggiorenne. E' impossibile fare una casistica esaustiva.
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2011-10-20 20:00:20 | Adelmo
Mi riferivo alla nozione di atti sessuali, che a quanto pare è abbastanza estesa e indefinita. Quindi, una chat a sfondo sessuale con minore di anni 14 (senza violenza ovviamente) costituisce o no reato secondo lei?
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2011-10-20 21:07:19 | bruno saetta
Se vengono compiuti atti che si possono ritenere sessuali può costituire reato. Nell'articolo atto sessuale è definito, si deve solo tener presente che non è necessaria la compresenza per compiere un atto sessuale, anche se si è distanza si considera tale.
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2011-10-20 22:26:25 | Adelmo
Quindi il "compie atti sessuali" va inteso come qualsiasi atto interpretabile sessualmente (come una conversazione) o è necessario che vi sia una qualche attività dell'agente sulla persona della vittima? Perché a prima vista compie sembra qualcosa di diverso rispetto ad induce, per esempio.
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2011-10-21 10:51:26 | bruno saetta
La nozione di atto sessuale è quella comune, nel diritto si precisa solo che atto sessuale è anche quello a distanza. Indurre va già oltre rispetto al normale atto sessuale.
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2011-10-21 14:21:14 | Adelmo
Forse non sono riuscito a spiegarmi a dovere. Induce significa che anche a distanza si può spingere una persona a compiere atti sessuali su se stessa. E allora siamo sicuramente di fronte a un comportamento punibile. Ma quando la norma parla di compiere l'atto (600 bis) si riferisce per forza al comportamento dell'agente o anche in questo caso si compie il reato anche solo istigando l'altro soggetto con promesse di denaro o simili? Pensi ai casi di sesso in cambio di ricariche telefoniche, deve esserci atto sessuale vero e proprio (quindi con contatto) o anche in questo caso viene punito un comportamento virtuale?
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2011-10-21 21:13:52 | bruno saetta
Ho già risposto, atto sessuale non richiede necessariamente la compresenza, è atto sessuale anche a distanza.
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2011-11-08 08:44:53 | ale
Buongiorno... Complimenti per il sito è interessante e presenta diversi spunti di riflessione... Vorrei chiederle un'informazione... E' da un po' che sfortunatamente ha una mania per chatroulette e similari, ho cmq definitivamente smesso in quanto mi sono reso conto di avere passato troppo tempo inutilmente davanti a un pc come un cr... sono uno dei classici cretini che si può incotrare su chatroulette in cerca di "sexcam", non ho mai adescato, non ho mai cercato, non ho mai fatto il cretino con minorenni (in quanto credo che ogni età abbia le sue esperienze e ovviamente ci sarebbero da fare innumerevoli considerazioni etico/morali...)... potrei avere dei problemi, subire controlli ecc...? Grazie
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2011-11-08 12:43:45 | ale
Si è prorpio come dico... La ringrazio tanto mi ha tolto un peso... E' sempre molto gentile con "tutti" complimenti e grazie ancora.
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2011-11-08 11:20:15 | MarcoR - nudismo
Buongiorno avvocato.
Complimenti per l'articolo e per l'attenzione ai commenti.
Cercando in google ho trovato un famoso sito di nudismo nel quale già in home ci sono foto di evidenti minori nudi al mare da soli o tra coetanei (il sito appunto è sul naturismo). Naturalmente nei disclaimer del sito si citano le leggi americane riguardo la pedofilia (non presenza di atti osceni né di fotografie incentrate sui sessi). La mia domanda è se la visione di tale sito è da ritenersi reato o meno oppure se lo stato debba in qualche modo limitare la visione del sito dall'Italia. (io nello specifico ho comunque fatto denuncia a stop-it.org, magari peccando di eccessiva "fretta"
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saluti e ancora complimenti
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2011-11-08 12:33:03 | bruno saetta
Casomai la pubblicazione potrebbe essere reato qui in Italia, per cui si potrebbe oscurarlo.
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2011-11-08 13:48:06 | MarcoR
Il sito è in hosting negli stati uniti. Intende pubblicazione su server italiani giusto? quindi nessuna possibilità di vederlo oscurato?
grazie
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2011-11-08 14:47:00 | bruno saetta
In teoria è possibile oscurare per pedopornografia anche un sito su server estero.Se ne occupa il Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia su Internet, che redige delle liste da inviare ai privider italiani che bloccano l'accesso in Italia.
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2011-11-10 02:32:21 | samy - Salve
La mia domanda riguarda i video xxx fatti senza l'accordo del partner. Ho appena sentito che una certa persona ha fatto un video xxx senza il mio accordo e che l'ha fatto vedere a qualche amico (certo senza il mio accordo). Vorrei sapere come mi devo comportare adesso. Vale la pena fare la causa sapendo che io 2 anni fa ho fatto la pornostar? Adesso io iniziato una carierà come modella/fotomodella. Io ho 22 anni e lui 35. Grazie
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2011-11-10 08:13:48 | bruno saetta
Consiglio di rivolgersi ad un legale. Quantomeno vi è una chiara violazione della normativa sulla privacy.
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2011-12-03 11:40:36 | Anonimo
salve io avevo scaricato molti anni fa un ideo in cui due ragazzi minorenni facevao sesso con una ragazza minorenne adesso lo volevo eliminare dal pc se lo elimino rischio comunque qualcosa???? tipo formattando il pc rimane qualcosa???
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2011-12-03 13:11:41 | bruno saetta
Se sono passati "molti anni" il download non sarà stato tracciato, per cui lo cancelli e dovrebbe stare al sicuro.
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2012-01-10 13:45:16 | AndreW
Buongiorno.
Indicativamente quali sono i tempi tra intercettazione e, se disposte, le perquisizioni?
Non intendo un lasso di tempo preciso, ma esiste un periodo in cui intervenire? Anche perché nel frattempo chi scarica queste cose potrebbe far sparire computer, memorie e quant'altro ...
La prova del solo download/upload intercettata dalle Forze dell'Ordine sarebbe sufficiente a sostenere un'accusa?
Distinti saluti
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2012-01-10 15:45:05 | bruno
Se le fanno, le fanno nell'immediatezza dei fatti, altrimenti non avrebbero senso. Comunque in genere si muovono solo per grosse quantità di file.
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2012-01-10 21:32:22 | Andrew
ma, supponiamo, non trovassero materiale alcuno nonostante l'intercettazione, cosa succede?
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2012-01-11 13:10:56 | bruno
Inutile supporre, deciderà il PM procedente. In teoria è sufficiente il tracciamento (non intercettazione) del download che risulta dai log del provider.
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2012-01-13 12:25:22 | Andrew
Cioè, mi scusi l'ignoranza, praticamente l'Autorità potrebbe richiedere i log al fornitore del servizio (es. Telecom, Vodafone, ecc )e quindi "far prova" di tutto quanto illecito è evidenziato dai log?
Oppure è necessario che, la connessione illecita evidenziata dai log, sia al tempo stesso autenticata da un Ufficiale o Agente che in tempo reale può effettivamente provare che vi è in corso scaricamento/caricamento di file illeciti ?Non so se sono stato chiaro...
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2012-01-13 18:08:53 | bruno
Sono controlli che non si fanno in tempo reale, per quello esistono i log. Se sono sufficienti poi lo decide il giudice.
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2012-01-16 08:21:41 | Anonimo
Io usai emule fino a circa 2 anni fa, quando cambiai PC e non volli più installare detto programma. Mi capitò accidentalmente di scaricare una decina di file dal contenuto proibito...che prontamente eliminai senza però denunciare nulla alle autorità.
Ora, poichè non ho la più pallida idea di dove abbia smaltito il vecchio pc, in caso di un controllo come posso fare per dimostrare la mia buona fede? E' ancora possibile un controllo dopo 2 anni?
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2011-12-06 17:04:07 | Geronimo - Nudismo
Salve e complimenti otttimo sito per aiutare chi ne capisce un pò poco.
L'altra settimana cercando su google ho trovato un sito di nudism penso sia olandese in quanto finiva con il suffisso.nl, ho clikkato sul sito e mi è apparsa la pagina iniziale con foto di adulti fra di se che parlavano (almeno sembrava) nudi, purtroppo scorrendo nella pagina ho trovato foto anche di bambini nudi che giocavano. La cosa mi ha SCONVOLTO l'esistenza. No credevo che su un sito di nudisti ci fossero foto di minori anche se non facevano niente di osceno. Ho chiuso immediatamente il sito e cancellato tutto.
Ancora non riesco a dormire la notte. Ma io rischio qualcosa? Grazie mille
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2011-12-06 20:03:27 | bruno saetta
No, vedere foto anche pedopornografiche in rete non è reato, è reato detenerle, condividerle, produrle...
Quindi l'importante è che non le scarichi.
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2011-12-07 16:06:00 | Anonimo - re:bruno saetta ha scritto:No, vedere foto anche pedopornografiche in rete non è reato, è reato detenerle, condividerle, produrle...
Quindi l'importante è che non le scarichi.Grazie. Le foto, comunque, non sono pornografiche ma resta in me un senso di schifo. Bisognerebbe che chi mette in rete certe foto, specialmente su siti che uno pensa mostrino adulti, fosse messo in ginocchio e una pallottola alla nuca. Scusi lo sfogo e grazie di nuovo.
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Egr. Sig. Saetta, mi chiamo Marco Merani e ho notato il suo articolo sul web. Il titolo del suo articolo parla di pornografia, ma gran parte dello stesso è dedicato alla pedofilia. Io mi occupo di pornografia dal 1998, curo la regia di film e vendo DVD. Non credo si debbano trattare le due tematiche nello stesso contesto. Lei cita con grande precisione la legislazione, ma sono due cose diverse non solo da un punto di vista legale, ma soprattutto dal punto di vista umano. Il pedofilo è un criminale e resterebbe tale anche se in un Paese folle esistesse una legge ignobile che consentisse la pedofilia. La pornografia impone a priori la maggiore età dei protagonisti, degli utenti e il fatto che non vi siano costrizioni. Quando si parla di sesso con bambini, essi non possono essere consenzienti in nessun caso, perchè non hanno la capacità di comprendere appieno ciò in cui vengono coinvolti. E' sempre un gravissimo atto di violenza.
La pornografia è un modo di monetizzare un naturale comportamento dell' uomo: il sesso.
In un modo assolutamente legale. E' brutto monetizzare il sesso? Hanno fatto la stessa cosa le religioni, lo hanno demonizzato per sottomettere milioni di persone al proprio controllo, limitando la capacità di pensare e usando la sessuofobia. Quanti maniaci e perversi escono da assurde educazioni religiose?
La masturbazione è una pratica naturale dell' adolescente, ma la religione genere nei ragazzi un deprecabile senso di colpa.
Mi ricordo quando l' insegnante di religione ci diceva: "E' assurdo rompere la pace con il Signore per pochi attimi di piacere". Sarebbe facile rispondere con la frase di Voltaire: "Se Dio non avesse voluto che ci masturbassimo ci avrebbe creati con le braccia più corte".
La pedofilia invece è perversione, disturbo mentale a priori. Non mi improvviso psicologo e detesto chi lo fa, ma il pedofilo è sempre un soggetto disturbato, l' amante del porno non è detto che lo sia.Guardare con ammirazione una bella donna in tanga è normalissimo, guardare un bambino e provare eccitazione sessuale non lo è affatto.
Non dico che lei abbia messo sullo stesso piano pornografia e pedofilia, ma ritengo che le due tematiche totalmente diverse andrebbero trattate in contesti separati. La pedofilia è il terzo giro di affari al mondo dopo armi e droga la pornografia è un business diverso se vogliamo parlare di soldi. Se parliamo di pedofilia più che di pornografia dovremmo citare il satanismo, perchè è doveroso prec...
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2011-12-27 19:26:57 | Gobbo - chat con minori
Salve, volevo chiedere, è reato chattare con una minore di 16 anni e chiederle se aveva mai fatto sesso virtuale? è capitato che dopo averle fatto questa domanda mi sia arrivato un messaggio che diceva che sarei stato rintracciato citato a giudizio tra 60 giorni.... sono un pò preoccupato... alla fine non abbiamo parlato di sesso prima di quella domanda... era solo curiosità... grazie (tra l' altro era una chat spagnola..)
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2012-01-10 15:49:50 | Anonimo
salve
quindi se un ragazzo 22enne videochatta in maniera esplicita (sesso tramite cam) con una sedicenne consenziente non rischia niente vero?
e se quest ultima mente e in realtà ha 14 o 15 anni?
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2012-01-10 21:03:40 | bruno
Al di sopra dei 14 se consenzienti non ci sono problemi dal punto di vista giuridico.
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2012-01-11 21:06:58 | Anonimo - re:bruno ha scritto:Al di sopra dei 14 se consenzienti non ci sono problemi dal punto di vista giuridico.
Salve
e se invece di webcam la ragazza minorenne manda un proprio video esplicito? Cambia qualcosa poi se questo video viene mandato spontaneamente dalla ragazza oppure richiesto dal maggiorenne? Grazie!
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2012-01-12 15:59:46 | bruno
La risposta è nell'articolo.E' produzione, diffusione, detenzione di materiale pedopornografico.
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2012-01-13 00:45:36 | Anonimo
Grazie! Quindi tutto quello che è real time, che sia webcam o conversazione spinta (o incontro in carne ed ossa) viene classificato come atto sessuale e quindi non punibile se il minore è consenziente e con più di 14 anni.
Nel momento in cui si realizzano e scambiano video o foto, oppure si registra la cam, si tratta di pedopornografia ex art. 600, se il soggetto ha meno di 18 anni, anche se non vi è diffusione a nessun'altro oltre i soggetti coinvolti. A parte l'apparente contrasto tra art. 600 e 609 quater, mi rimane il dubbio sulla scusabilità dell'eventuale error aetatis online (chiunque in una chat si dichiari maggiorenne potrebbe essere in realtà minorenne, si immagini la difficoltà nel verificare la reale età online di - virtualmente - tutti gli interlocutori).
Saluti
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2012-01-13 18:06:38 | bruno
Sono valutazioni che fa il giudice, quelle sull'età, ma anche di altro tipo. Qui possiamo solo discuterne in generale.
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Salve, volevo chiedere, è reato chattare con una di 16 anni e chiederle di descrivermi il suo corpo. Tenga presente che quando conversavo io non la vedevo in chat.
Alla fine mi dice che era della polizia e che mi avrebbe denunciato.Ma è possibile.
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2012-01-22 12:19:56 | bruno
Le valutazioni su cosa sia da intendersi atto sessuale spetta al magistrato caso per caso. Qui possiamo solo fare un discorso generale.
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2012-01-22 22:04:43 | Arm
Salve, volevo sapere una cosa...qualche giorno fa su jaleco un sito italiano, mi contatta una donna, dice che è in coppia, ma passa del tempo su questo sito anche all'insaputa del marito. Mi dice che voleva "divertirsi" (lei non era ancora inquadrata, si vedeva solo un router)
Una volta mostrato il mio corpo, mi dice che è dell LUCI P.P. di Fiumicino e chi mi denuncerà per Atti Osceni.
E' possibile una cosa del genere? Potrei sapere anche com'è la legislazione italiana riguarda l'uso delle chat random?
Grazie in anticipo della risposta.
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2012-01-24 19:16:43 | bruno
Tutto è possibile, poi dovrà provare che erano atti osceni e che lei non era consenziente. Si tratta di cose che valuta il giudice, comunque.
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2012-01-21 21:08:26 | Anonimo - re:Anonimo ha scritto:salve
quindi se un ragazzo 22enne videochatta in maniera esplicita (sesso tramite cam) con una sedicenne consenziente non rischia niente vero?
e se quest ultima mente e in realtà ha 14 o 15 anni?
salve, e se la ragazza in questione videochatta da un paese estero, belgio, dove l'età minima è 14 anzichè 16, il maggiorenne verrebbe giudicato secondo la legge italiana o belga?
grazie mille
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2012-01-22 14:31:59 | Anonimo - re: re:Anonimo ha scritto:Anonimo ha scritto:salve
quindi se un ragazzo 22enne videochatta in maniera esplicita (sesso tramite cam) con una sedicenne consenziente non rischia niente vero?
e se quest ultima mente e in realtà ha 14 o 15 anni?
salve, e se la ragazza in questione videochatta da un paese estero, belgio, dove l'età minima è 14 anzichè 16, il maggiorenne verrebbe giudicato secondo la legge italiana o belga?
grazie mille
intendevo dire è 16 anzichè 14
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2012-01-23 18:10:52 | Anonimo - Jaleco
Salve, per prima cosa complimenti per l'aricolo! Poi volevo sapere un'informazione, qualche giorno fa chattando su un sito di webcam random Jaleco, mi sono imbatttuto in una donna, diceva di essere sposata e che a volte passava del tempo li anche con il marito. Ha detto di volersi "divertire" quando mi sono mostrato però ha detto di essere delle Luci PP di fiumicino e che mi avrebbe denunciato per Atti Osceni. E' possibile che accada una cosa del genere? In più potrei sapere cosa dice la legislazione italiana in materia di webcam random, o se sono da intendersi come "luogo pubblico"? Grazie in anticipo della risposta, e a presto!
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2012-01-25 00:56:31 | Anonimo - re: re: re:Anonimo ha scritto:Anonimo ha scritto:Anonimo ha scritto:salve
quindi se un ragazzo 22enne videochatta in maniera esplicita (sesso tramite cam) con una sedicenne consenziente non rischia niente vero?
e se quest ultima mente e in realtà ha 14 o 15 anni?
salve, e se la ragazza in questione videochatta da un paese estero, belgio, dove l'età minima è 14 anzichè 16, il maggiorenne verrebbe giudicato secondo la legge italiana o belga?
grazie mille
intendevo dire è 16 anzichè 14salve ancora e scusi se la disturbo ulteriomente, mi chiedevo se poteva rispondere a questa domanda. grazie mille
cordiali saluti
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2012-01-26 15:19:37 | Ludovico - Copyright video e immagini
Vorrei avere qualche informazione circa i problemi legali nei quali si può incorrere pubblicando sul proprio sito (che fa streaming di video e immagini per adulti)filmati e immagini presi dai siti di streaming piu' famosi, come youporn youjizz e via dicendo..
Girando sul web, pare che sia del tutto legale, in quanto pubblicando la foto di una pornostar è anche vero che le fai pubblicità ed inotre il 90 percento del materiale per adulti che gira in rete non sembra essere protetto da copyright..grazie per l aiuto!
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2012-01-26 15:45:14 | bruno
A parte i problemi legati alla diffusione di materiale pornografico, anche qui c'è il problema del diritto d'autore. Che poi i titolari non vadano a perseguire tutti, probabilmente perchè per loro è anche una forma di pubblicità, cioè non lo rende illecito.
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2012-01-27 17:15:12 | Alberto - privacy e nudi infantili
Egregio Avv. Bruno Saetta, fa piacere che un professionista in giurisprudenza si dedichi ancora e volentieri, prima di tutto ad un servizio di informazione sociale com'è il Suo ottimo articolo e le successive osservazioni e quesiti che ha sollecitato.
A tal proposito, letto con scrupolo tutto quanto scritto e risposto sin qui, credo di interpretare il dubbio di moltissimi lettori nel porLe i seguenti 2 interrogativi:
1) posto che "è vietato pubblicare immagini di minori quando il volto è riconoscibile, in base alla legge sulla privacy.", se nel proprio blog un genitore pubblica le foto dei figli minori ritratti accanto a degli amici coetanei, deve oscurare i volti degli amici minori e anche quelli dei propri figli?
2) posto che "fotografare un minore intento in atti sessuali o COMUNQUE SVESTITO comporta la realizzazione del reato di produzione di materiale pedopornografico (art. 600 ter del codice penale)" e che la norma codicistica intende materiale pedopornografico quel materiale che "ritrae o rappresenta visivamente un minore implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la SEMPLICE ESIBIZIONE lasciva dei genitali o della REGIONE PUBICA", la semplice foto che ritrae il figlio minore fare il bagno al mare senza costume è già considerabile materiale pedopornografico e dunque non solo vietato da pubblicare su blog/album di facebook, ma pure da NON conservare nei propri album di famiglia? in altre parole un nudo infantile è sempre legalmente criminoso oppure lo è solo quando allude esplicitamente ad atti sessuali? (il "comunque svestito" crea gravi perplessità a riguardo)
Grazie mille per qualsiasi chiarimento si senta di darmi.
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2012-01-28 16:11:27 | bruno
1) Si
2) non c'è una risposta sicura, in alcuni casi la semplice detenzione di foto di bambini svestiti (al mare) è stata considerata illecita. E' una valutazione del giudice.
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2012-01-28 16:31:16 | Alberto
Grazie per avermi risposto, con chiarezza e sollecitudine, mi resta un solo dubbio sul primo quesito: se il genitore è anche colui che può dare o meno il benestare attraverso il proprio permesso scritto a terzi sulla pubblicazione non oscurata dei propri figli, perchè è tenuto esso stesso ad oscurare il volto anche del proprio figlio nel proprio blog di famiglia?
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2012-01-28 16:57:23 | bruno
Chiedo scusa, avevo letto velocemente i quesiti. Il genitore può autorizzare la pubblicazione dell'immagine dei propri figli, per cui è ovvio che se la pubblicazione è curata direttamente da lui, è ammissibile. Gli altri bambini devono invece essere oscurati in assenza di espressa liberatoria.











Salve Bruno Saetta, complimenti per l'articolo.
Volevo sottoporle un mio dubbio : ma in italia esistono i diritti d'autore sui film porno?