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Mag 2010
Diritto d’autore

Oggetto del diritto d’autore
CopyrightIl diritto d’autore nasce con la creazione di un’opera, non necessita di alcuna formalità od adempimento (a differenza dei marchi che devono essere registrati), ed ha come oggetto le opere dell’ingegno di carattere creativo. L’oggetto di questa branca del diritto è precisato nell’articolo 2575 del codice civile:
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Le opere poste sotto tutela sono, quindi, le opere letterarie, che comprendono non solo narrativa e saggi ma anche il codice sorgente di un programma per computer, le opere musicali, quelle cinematografiche, fotografiche, artistiche, pantomimiche, le banche dati e in generale tutto ciò che è prodotto della mente umana, compreso le opere orali come discorsi e lezioni. La tutela attualmente dura 70 anni dalla morte dell’autore in tutta l’Europa, mentre originariamente, quando fu fissata per la prima volta nel 1709 dalla legge britannica, era di 14 anni.


L’elemento comune ed identificativo è, quindi, il carattere della creatività che si identifica nella capacità dell’opera di esprimere il pensiero dell’autore, quello che alcuni definiscono come la personalità dell’opera. Il diritto d’autore non tutela solo le opere artistiche (il valore artistico è richiesto invece per i disegni e i modelli industriali), il carattere della creatività deve essere inteso nel senso che l’opera deve mostrare una chiara impronta della personalità dell’autore, che si può intendere come l’originalità dell’opera. Dunque non vi è una selezione tra opere dell’ingegno più o meno creative, ma ogni opera dell’ingegno creativa è tutelata. L’originalità non è riferita al contenuto dell’opera, bensì alla sua forma espressiva. Quindi, il diritto d’autore non protegge un’idea, né il suo supporto materiale (salvo casi specifici quando la forma coincide col supporto, pensiamo alla scultura), bensì la forma espressiva dell’idea medesima. Il supporto in quanto tale diventa di proprietà di chi lo acquista, ma il diritto d’autore sussiste a prescindere, e per questo il proprietario del supporto subisce comunque delle limitazioni nell’utilizzo dell’opera. 

 

Normativa

Anche se il codice civile detta una disciplina specifica per il diritto d’autore, cioè il capo I del titolo X del libro V, intitolato “Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche”, il cuore della normativa è dato dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, in particolare ad opera del decreto legislativo n. 518 del 29 dicembre 1992, in materia di tutela del software, e del decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, in materia di diritto d’autore nella società dell’informazione.
Nel sistema delle fonti si può costruire una gerarchia che vede alla sommità il diritto e i trattati internazionali, dove generalmente vengono stabiliti i principi generali, poi vi è la legge comunitaria, legge che recepisce per l’Italia le singole norme dettate in sede comunitaria, segue la normativa nazionale, accompagnata dalla giurisprudenza e dalla prassi contrattuale.
La normativa, inoltre, non prevede limitazioni per gli autori che hanno deciso di non rivelare la loro identità, servendosi di uno pseudonimo, in quanto il nostro ordinamento riconosce alla pseudonimo la stessa valenza del nome (articoli 7 e 9 del codice civile).

Diritti morali
Le opere dell’ingegno sono opere immateriali, costitute sostanzialmente da un’idea, ma esse generalmente possono essere trascritte o comunque possono acquistare una certa materialità, quando vengono trasposte in un supporto, pensiamo ad un libro o ad un quadro, ma anche ad un dvd o ad una memoria flash. Quindi, all’idea immateriale si affianca il supporto dell’idea medesima.
L’idea, o più esattamente la sua forma espressiva, è oggetto di diritti morali che appartengono indissolubilmente all’autore, sono inalienabili e perpetui, imprescrittibili e irrinunciabili. Essi possono essere fatti valere, dopo la morte dell’autore, dai discendenti, dagli ascendenti, oppure dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in assenza di parenti.
I diritti morali appartengono alla categoria dei diritti relativi alla personalità, come il diritto al nome, e si scompongono in diverse facoltà:

- diritto di rivendica della paternità dell’opera;
- diritto all’integrità dell’opera;
- diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti della pubblicazione;
- diritto di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali.

Il diritto di rivendica della paternità dell’opera, previsto dall’art. 20 della legge sul diritto d’autore, consente all’autore di un opera di rivendicarne la paternità anche dopo la cessione dei diritti economici, e viene rispettato principalmente tramite la citazione della fonte, che di fatto è legata al concetto di porzione dell’opera. Non si può parlare di citazione, ovviamente, se si riprende integralmente l’opera.

Per quanto riguarda il diritto all’integrità dell’opera, esso si scompone in un diritto morale, secondo il quale l’autore può opporsi a tagli, modifiche, mutilazioni e deformazioni dell’opera tali da recare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione, e in un diritto patrimoniale. In quest’ultimo caso manca la lesione dell’onore e della reputazione, e tale diritto economico può essere liberamente cedibile. Un autore può chiedere il rispetto del diritto morale all’integrità dell’opera anche se ha ceduto il relativo diritto economico. Per questo motivo è sempre preferibile sottoporre all’autore le eventuali modifiche che si volessero apportare all’opera, concedendo un termine per manifestare un eventuale dissenso. La normativa, infatti, prevede che l’autore che ha avuto conoscenza delle modifiche e le ha accettate, non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, non è ammissibile invocare tale diritto morale in presenza di modifiche con finalità parodistiche.

Il diritto d’inedito è il diritto di decidere se divulgare o meno l’opera, e di individuare il momento più opportuno per tale pubblicazione. Tale diritto, anche detto diritto di pubblicazione, spetta all’autore, oppure, nel caso in cui l’autore non sia più in vita, agli eredi o ai legatari, a meno che l’autore non abbia dato diversa ed espressa indicazione nel testamento. Il diritto di inedito si esaurisce con la pubblicazione.

Il diritto di ritirare l’opera dal commercio, o diritto di ripensamento, permette all’autore di ritirare l’opera già pubblicata per gravi ragioni morali. In questo caso spetta un equo indennizzo a chi aveva acquistato i diritti di sfruttamento economico dell’opera. Le gravi ragioni morali non possono essere sindacate. In merito alle opere già pubblicate e acquistate, la legge prevede esplicitamente che l’autore perda il controllo sulle opere dopo la prima vendita, per cui un acquirente è libero di rivenderla o prestarla. Questo non si applica però alle opere di arte figurativa (pitture e sculture) dove l’autore ha un diritto di seguito, cioè il diritto di ottenere una percentuale sul prezzo dell’opera nel caso essa si rivaluti. In merito alle opere rese disponibili agli acquirenti in rete, tramite download, la legge prevede un’eccezione, cioè chi scarica l’opera dalla rete non può rivenderla, perché potenzialmente potrebbe duplicarla infinite volte. Il diritto di ripensamento si esercita comunicando l’intenzione agli aventi causa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritti economici
Il supporto, invece, è oggetto di diritti economici, e cioè lo sfruttamento economico dell’opera stessa. Tali diritti possono essere esercitati dall’autore solo se questi ha compiuto 16 anni. I diritti economici, a differenza di quelli morali, sono rinunciabili, possono essere oggetto di cessione a terzi, ed hanno un limite temporale, cioè, per quanto riguarda la durata massima, per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Questo perché esiste un interesse collettivo alla diffusione della cultura, che si concreta nella libera utilizzazione delle opere protette allo scadere dei diritti. Quando scadono i diritti di sfruttamento economico, infatti, l’opera entra nel pubblico dominio, per cui chiunque è libero di ripubblicarla, modificarla, tradurla, ecc…, purché nel rispetto dei diritti morali.
Vi sono però delle eccezioni perché l’edizione critica di un romanzo viene considerata dalla legge come un’opera derivata (perché arricchita dalle considerazioni del curatore) e quindi protetta anch’essa per ulteriori 20 anni. Anche le traduzioni sono considerate opere tutelate, fino ai 70 anni dopo la morte del traduttore. Per cui può accadere che alla scadenza dei 70 anni dalla morte dell’autore, l’opera non sia comunque liberamente riproducibile.
Acquistare un opera non vuol dire avere i diritti di riproduzione dell’opera stessa, a meno che non siano stati espressamente riconosciuti. In genere si acquista solo l’opera, per cui non è possibile fotografare un dipinto e rivenderne le foto, non è possibile fotocopiare un libro (il limite per le fotocopie ad uso personale è del 15%) o copiare un film da un dvd, al fine di rivenderli (ma è possibile copiarlo per uso personale e non a fini di lucro).
Il diritto di utilizzazione economica attribuisce al titolare diverse facoltà:

- diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera, ivi compreso il diritto di registrazione meccanica;
- diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;
- diritto di diffusione o comunicazione al pubblico;
- diritto di distribuzione;
- diritto di noleggio e di prestito;
- diritto di trascrizione dell’opera orale;
- diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta;
- diritto di modificazione dell’opera.

Il diritto di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, dell’opera, ed è riservata all’autore. È però libera la riproduzione per uso personale, cioè la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione dell’opera in pubblico. Per cui non è necessaria l’autorizzazione quando il mezzo di riproduzione non sia idoneo alla diffusione dell’opera in pubblico. La nuova normativa rende incompatibile l’uso di fotocopiatrici o sistemi analoghi, e limita quantitativamente (al 15%) la possibilità di riproduzione per uso personale mediante fotocopia, xerocopia o sistemi analoghi, aggiungendo l’obbligo della corresponsione di un compenso da parte del responsabile del centro copie. 
Esistono delle eccezioni che consentono gli atti di riproduzione tecnica necessari alla fruizione di un’opera, particolarmente per quanto riguarda i contenuti digitali, purché non violino i diritti esclusivi dell’autore. Infatti si prevede che non costituiscano violazione del diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio, che siano transitori o accessori e parte integrante del processo di trasmissione in rete. Si pensi ovviamente alle copie cache dei siti web. I feed RSS, invece, non sono considerati atti di riproduzione tecnica.

Il diritto di eseguire, rappresentare o recitare l’opera in pubblico non distingue tra esecuzioni a pagamento o gratuite. Nell’esecuzione i destinatari sono raggiunti direttamente e non attraverso mezzi tecnici. Non è comunque considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia della famiglia, del convitto, della scuola, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci e invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.

Il diritto di diffusione, comunicazione al pubblico o messa a disposizione ha per oggetto l’impiego di un mezzo di diffusione a distanza come il telefono, la televisione e mezzi analoghi, e comprende la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che sia fruibile da ciascuno dal luogo e nel momento di sua scelta, come appunto accade nella rete. Con l’emanazione della Direttiva 2001/29/CE si è avuto un adeguamento delle legislazioni nazionali alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici. Il decreto legislativo 68 del 2003, infatti, recependo la direttiva in questione, ha ampliato la portata dell’art. 16 che riguarda, appunto, il diritto di diffusione al pubblico, stabilendo che “il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. La messa a disposizione è una modalità alternativa al più classico sistema di diffusione da punto a massa. Se, infatti, nella forma tradizionale di diffusione il soggetto attivo è il fornitore che offre i contenuti ad un pubblico potenziale, nella messa a disposizione rientrano le forme di comunicazione da punto a punto, come accade nella rete internet, dove il pubblico diventa a sua volta fornitore dei contenuti.

La trasmissione di un’opera protetta in rete (ad esempio in streaming) coinvolge vari diritti contemporaneamente, in particolare il diritto di riproduzione, quello di esecuzione e quello di diffusione o comunicazione. Tale diritto è necessario anche in relazione a opere testuali, poiché queste, per essere messe a disposizione in rete, devono prima essere trasformate in file (diritto di modifica), poi caricate in uno spazio web (diritto di esecuzione) e infine messe a disposizione del pubblico.
Il diritto di comunicazione al pubblico non si esaurisce con i relativi atti di esercizio, ma per ogni diffusione è necessaria la relativa autorizzazione degli autori e di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera, e deve essere corrisposto il compenso stabilito ai titolari dei diritti connessi. Ovviamente, il presupposto per il versamento di compensi agli autori delle opere è dato dalla diffusione dell’opera a scopo di lucro in un luogo pubblico o aperto al pubblico, per cui in assenza di tale presupposto ogni diffusione deve intendersi come consentita. La particolarità delle trasmissioni digitali ha determinato una riconsiderazione dei confini tra comunicazione pubblica e privata, consentendo le nuove tecnologie la fruizione individuale in momenti differenti ma potenzialmente da parte di un numero molto elevato di individui. È quindi necessario cercare nuovi criteri per individuare le comunicazioni al pubblico al fine di distinguerle dalle comunicazioni tra privati, ad esempio basandosi sulla definizione di cui all’art. 15 comma 2, che non considera pubblica “la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro”. Di conseguenza ogni comunicazione o messa a disposizione al di fuori della cerchia di persone evidenziate nella suddetta norma ricadrebbe nella comunicazione al pubblico, per cui se non vi sono dubbi che luogo pubblico sia un ospedale, un bar, od una festa di beneficenza, il dubbio potrebbe sorgere in relazione ad uno studio professionale dove si diffonde musica in sala d’aspetto, in quanto si tratta comunque di luogo accessibile a soggetti che non fanno parte della ristretta cerchia della famiglia.
I produttori fonografici e gli artisti hanno diritto al compenso di cui all’articolo 73 della legge sul diritto d’autore per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all’equo compenso di cui all’art. 73 bis per l’utilizzo senza scopo di lucro dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi..

Il diritto di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera, e comprende il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità Europea, ai fini di distribuzione, delle riproduzioni effettuate negli Stati extracomunitari. L’autore ovviamente può decidere della migliore forma di distribuzione dell’opera.

Collegato a tale diritto è il principio di esaurimento, valido nel momento in cui la distribuzione avviene in Italia o in altri Stati della Comunità europea, secondo il quale il titolare del diritto non può opporsi all’importazione e alla commercializzazione di prodotti che sono stati messi in commercio nello Stato di esportazione da lui stesso o con il suo consenso da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica. Questo per evitare che il titolare del diritto, attraverso la costituzione di diritti paralleli nei diversi Stati membri, possa compartimentare i mercati e impedire la circolazione dei prodotti all’interno del territorio dell’Unione europea.
Quindi l’acquirente può rivendere o prestare il prodotto acquistato senza necessità di autorizzazioni.
Tale principio non si applica alle opere digitali vendute via internet e distribuite mediante download (pensiamo ad un brano musicale), perché potenzialmente si acquista non una sola opera ma indefinite. In tal caso non si parla di vendita bensì di prestazione di servizi, per cui viene ceduto un servizio e non un bene. Per questo motivo tali opere digitali sono protette dai DRM (Digital Rights Managements).
Il diritto di distribuzione non si esaurisce con la semplice comunicazione, o per la consegna di esemplari gratuiti dell’opera, a fini promozionali o scientifici.

Il diritto di noleggio è il diritto di cedere a terzi l’uso di un esemplare dell’opera per un periodo di tempo limitato dietro compenso. Il noleggio di un’opera non consente l’ulteriore noleggio della stessa. Il diritto di prestito tra privati è permesso senza necessità di autorizzazioni, tranne per quanto riguarda le opere digitali protette e soggette a restrizioni di utilizzo (ad esempio dotati di chiavi di attivazione).

Il diritto di elaborare, modificare e trasformare un’opera è soggetto ad autorizzazione dell’autore, a meno che l’opera non venga utilizzata come mero motivo di ispirazione. L’opera risultante dall’elaborazione o modifica dell’opera originale è detta “opera derivata”, ed è anch’essa tutelata dal diritto d’autore, salvi i diritti spettanti all’autore dell’opera originaria. Le traduzioni delle opere (tranne quelle dei manuali) sono anch’esse considerate opere derivate, e quindi protette dal diritto d’autore. Nel caso della satira e della parodia, invece, non è necessaria l’autorizzazione per l’elaborazione dell’opera protetta.

Pubblico dominio
Quando i diritti di sfruttamento economico scadono, oppure decorre il tempo massimo di tutela stabilito dall’ordinamento, l’opera entra nel pubblico dominio. I diritti di utilizzazione economica scadono generalmente dopo 70 anni dalla morte dell’autore, ma vi sono altri casi in cui il termine è diverso:

- per le opere in comunione i 70 anni decorrono dalla morte dell’ultimo dei coautori;
- per le opere collettive la durata dei diritti sull’opera scadono dopo 70 anni dalla pubblicazione dell’opera, ma i diritti del singolo autore seguono la regola generale;
- per le opere anonime i 70 anni decorrono dalla pubblicazione dell’opera, salvo che l’autore decida di rivelarsi, nel qual caso si applica la regola generale;
- per le opere delle amministrazioni pubbliche dello Stato, enti pubblici, regioni ed enti locali, accademie, enti pubblici culturali ed enti privati che non perseguono scopo di lucro, i diritti scadono 20 anni dopo la pubblicazione dell’opera;
- per le opere inedite pubblicate dopo la scadenza dei diritti di sfruttamento economico, il termine è di 25 anni dal primo atto di pubblicazione.

L’opera di pubblico dominio può liberamente essere pubblicata, riprodotta, tradotta, recitata, comunicata, diffusa, eseguita, ecc…, ma i diritti morali devono essere sempre rispettati.
Nel caso si realizzi una riedizione critica, questa è a sua volta protetta per 20 anni dalla pubblicazione, anche se l’opera originale è di pubblico dominio. Lo stesso vale per le traduzioni, autonomamente tutelate.

I beni culturali, anche se entrati nel pubblico dominio, comunque non sono riproducibili liberamente. Il diritto di riproduzione è attribuito, infatti, all’ente titolare delle tutela del bene culturale, così come stabilito dal codice dei beni culturali (Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42). In ogni caso non possono essere considerati beni culturali le opere create da autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni.
Gli enti che hanno in consegna i beni culturali possono consentirne la riproduzione nonché l’uso strumentale, a titolo oneroso. Nessun canone è invece dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio.

Commenti (8)
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  • Dingus  - opere di enrico mestica nel pubblico dominio?

    ho trovato questo articolo facendo ricerche in rete per una specifica esigenza

    possiedo tutte le opere di Enrico Mestica (il famoso dantista) morto nel 1936

    (Tolentino 1856 - Apiro, Macerata, 1936)

    volevo essere certo che fossero ormai nel pubblico dominio, per poterle scansionare e mettere on-line, perché qui l'andazzo mi sembra sempre peggio: e tra un po' uno rischierà di beccarsi il carcere non per omicidio ma per aver sgarrato anche di pochi mesi sulla scadenza del copyright

  • bruno

    Dopo 70 anni dalla morte dell'autore scadono i diritti economici, per cui le opere ricadono nel pubblico dominio e diventano liberamente pubblicabili, purchè siano rispettati i diritti morali.

  • Dingus

    c'è un'altra questione che volevo chiarire da tempo (riguarda prime pubblicazioni di inediti dopo la scadenza dei diritti di sfruttamento commerciale):

    Gabriele Rossetti (Vasto, 18 febbraio 1783 – Londra, 16 aprile 1854)

    dei sei volumi previsti del suo commento alla Divina Commedia, ne pubblicò in vita soltanto due

    un terzo, relativo al Purgatorio, è stato pubblicato nel 1966/68? da Olski

    here

    ora, l'articolo 85-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione
    del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), aggiornato
    alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2008, N. 2. nel testo consolidato
    che ho trovato qui:

    here

    recita: "1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge,in quanto applicabili.

    2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma
    1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione
    al pubblico."

    quel terzo volume del commento di Rossetti era rimasto manoscritto, però ho visto che l'opera pubblicata per la prima volta dopo la morte di Rossetti, mi sembra avere le note di Pompeo di Giannantonio, tuttora vivente, (sul frontespizio appare come curatore e non ho verificato se lo ha effettivamente accresciuto
    di note). Quindi NON è nel pubblico dominio? Immagino che lo sarebbe stata dopo 25 anni se non avessero aggiunto nulla (magari lo hanno fatto per questo motivo), oppure non basta aggiungere un curatore per far sì che un'opera
    pubblicata per la prima volta dopo l'estinzione dei diritti d'autore venga protetta per 70 anni invece che per 25?

    ho molti libri che vorrei condividere in questa situazione incerta

    scusatemi se mi sono dilungato ma sarebbe un peccato se potessi legalmente mettere on line quest'opera e non lo facessi, dato che è anche fuori catalogo oramai

  • bruno

    Le edizioni critiche hanno una protezione a parte, che non tocca l'opera originaria. Per cui se l'opera con le note è diversa da quella originale, allora si devono considerare separate ai fini della valutazione della scadenza dei diritti d'autore. La prima scade dopo i classici 70 anni, oppure 25 se era inedita alla morte dell'autore, l'opera critica dopo 20 anni.

  • Dingus

    quindi questo volume postumo di Rossetti (pubblicato per la prima volta nel 66/68 ) essendo morto l'autore nel 1854, per cura di Pompeo di Giannantonio, è oramai nel pubblico dominio se il curatore non ha accresciuto o rielaborato in maniera significativa il testo originale, ma ne ha *solo* fatto l'edizione critica per la stampa?

    in altre parole, aver dotato il volume di introduzione, note e postille (se vi sono) non estende comunque lo sfruttamento commerciale oltre i 25 anni?

    chiedo non per fare l'insistente, ma perchè punto primo è difficile poter trovare luoghi di discussione qualificati su questo argomento in Italia e nell'ambito della legislazione del diritto d'autore italiano; punto secondo perchè si tratta di un volume fuori catalogo, degno di interesse e che volentieri metterei scansionato on line se fossi certo di poterlo fare

    potrebbe farlo già  googlebooks se ci si decidesse ad accordargli il permesso di mostrare pienamente tutti quei libri orfani e non più in catalogo

  • bruno

    Se l'edizione del curatore può essere considerata diversa dall'originale direi proprio di sì. Ovviamente la valutazione su quando un'opera può ritenersi opera derivata (e quindi diversa dall'originale) esula dai compiti di questo blog, dove posso fare solo un discorso puramente generale. Certe volte anche i giudici sono incerti su queste valutazioni.

  • Anonimo

    Vorrei solamente complimentarmi con l'autore per la chiarezza e completezza dell'esposizione.
    Saluti

  • Cluadia  - Convenzione di Berna

    Ciao, ho trovato molto interessante l'articolo che hai scritto volevo farti notare la L. n. 399 del 20 giugno 1978, relativa alla Convenzione di Berna. Questa legge riconosce la fotografia, le banche dati e le opere simili tra quelle tutelate dai diritti d'autore. Non c'è una differenza di trattamento in base al contenuto, per cui si intende sempre arte. Enorme novità in Italia unico paese dove la fotografia non era considerata arte. Poi segnalare l'art.5 comma 2 della stessa legge in cui si dice che far valere i propri diritti originali non è subordinato ad alcuna formalità (nessuna autorizzazione ne' comunicazione).

    Invece fiscalmente vorrei farti notare la relazione dell'Agenzia delle Entrate sui diritti d'autore che sottolinea che se non svolta all'interno di una attività commerciale e in base alla legge sul commercio le opere d'ingegno di carattere creativo non è commercio. Quindi un opera d'ingegno creativo può essere commissionata, ceduta, concessa da un privato iscrivendone l'eventuale compenso direttamente in dichiarazione dei redditi in quanto reddito assimilato a lavoro autonomo (non è un reddito da lavoro autonomo con partita iva ma ad esso assimilato, quindi senza partita iva).

    Un artista può liberamente creare, esporre e vendere le proprie opere come persona fisica senza partita iva come sopra, con l'obbligo della certificazione dei compensi a carico del committente o dell'acquirente. Nel campo delle opere d'ingegno creativo non essendo ne' commercio ne' professione non è rilevante l'abitualità o l'occasionalità.

    Solo quando un artista per propria convenienza fiscale ritenga opportuno diventare professionista o commerciante, dovrà aprirsi la partita iva e potrà rivolgersi a mercati come quello della pubblicità commerciale, delle opere architettoniche o dell'industria cinematografica e aggiungere alle sue opere d'ingegno anche attività propriamente professionali.

    Per es.: se un fotografo svolge lavori seppur minimamente creativi come i servizi fotografici matrimoniali in cui mette in mostra il proprio stile e il committente si rivolge a lui per avere quello (non fa fototessere, stampe o lavori in cui è il committente a predisporre i modelli) è un artista e non è soggetto iva. Stesso discorso vale in tutte le altre opere d'ingegno.

    La fotografia è quella che ha incontrato maggiore difficoltà ad essere riconosciuta come arte dall'ordinamento italiano pur andando contro a trattati internazionali e diritti umani. Il motivo era che svilu...

 
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