Sunday February 5, 2012
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Diritto d'autore

Diritto d’autore e protezioni digitali delle opere audiovisive

Opere d’ingegno digitali
copia-privataIl passaggio dall’analogico al digitale ha determinato grossi cambiamenti nella gestione delle opere d’ingegno, in quanto dette opere, in particolare film e musica, sono divenute da un momento all’altro facilmente duplicabili senza alcuna perdita di qualità. Tali opere sono comunque sottoposte al diritto d’autore, regolato dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128 (cosiddetto decreto Urbani), ma l’intera disciplina ha subito numerosi adattamenti. Il diritto d’autore nasce per incoraggiare lo sviluppo e la diffusione della cultura, e quindi delle opere culturali in genere, per cui si pone il problema di contemperare l’interesse della collettività alla diffusione della cultura con l’interesse del singolo autore alla giusta remunerazione del proprio lavoro.

Divieto di duplicazione o diffusione
La legge sul diritto d’autore prevede il divieto della duplicazione di opere audiovisive (musica e film) o di software, anche se il reato viene commesso solo a fini di profitto. Tale reato una volta era punito solo se commesso a fini di lucro, cioè se ci si guadagnava denaro. Adesso il reato deve intendersi configurato anche se non c’è un guadagno economico (lucro), basta il semplice risparmio del costo del supporto originale per configurare il reato, il profitto appunto, e quindi è sanzionato anche il semplice possesso non autorizzato del software. Nel caso in cui sussista lo scopo di lucro la violazione può costare la reclusione fino a 3 anni, in caso di profitto, invece, la sanzione è solo pecuniaria.
È, inoltre, punito anche chi semplicemente diffonde un’opera dell’ingegno, cioè un’opera audiovisiva o un software, comunicandola ad altri, immettendola in un sistema telematico. Quindi chi usa connessioni P2P (Emule, Kazaa, WinMX, ecc…) viola la legge non solo se diffonde programmi o video protetti dal diritto d’autore, ma anche se semplicemente li scarica, visto che i programmi P2P (cioè di file sharing), automaticamente mettono in condivisione (sharing) il file che si sta scaricando. Chi distribuisce più di cinquanta copie o esemplari di opere vincolate rischia da 1 a 4 anni di reclusione.

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Diritto d’autore

Oggetto del diritto d’autore
CopyrightIl diritto d’autore nasce con la creazione di un’opera, non necessita di alcuna formalità od adempimento (a differenza dei marchi che devono essere registrati), ed ha come oggetto le opere dell’ingegno di carattere creativo. L’oggetto di questa branca del diritto è precisato nell’articolo 2575 del codice civile:
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Le opere poste sotto tutela sono, quindi, le opere letterarie, che comprendono non solo narrativa e saggi ma anche il codice sorgente di un programma per computer, le opere musicali, quelle cinematografiche, fotografiche, artistiche, pantomimiche, le banche dati e in generale tutto ciò che è prodotto della mente umana, compreso le opere orali come discorsi e lezioni. La tutela attualmente dura 70 anni dalla morte dell’autore in tutta l’Europa, mentre originariamente, quando fu fissata per la prima volta nel 1709 dalla legge britannica, era di 14 anni.

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Tutela del software come opera d’ingegno

softwareOpera dell’ingegno o invenzione ?
Quando si pose il problema di stabilire il tipo di tutela da accordare ai programmi per elaboratore, si scelse la normativa sul diritto d’autore piuttosto che quella basata su brevetto in quanto il software generalmente non presenta le caratteristiche proprie delle invenzioni, anche se la scelta potrebbe sorprendere in quanto il software è un’opera basata su una utilità piuttosto che su un contenuto.
Le motivazioni della scelta sono varie, la protezione temporale più ampia delle norme sul diritto d’autore (70 anni dopo la morte dell’autore) rispetto ai brevetti (20 anni), la possibilità di proteggere non solo il programma ma anche la documentazione e le istruzioni per il suo utilizzo. La protezione brevettuale, inoltre, comporterebbe limitazioni in quanto sarebbe circoscritta a quella parte del programma che presenta i requisiti del’invenzione. Inoltre, l’invenzione è soggetta ad una valutazione dell’apposito ufficio, e richiede un apporto creativo al di sopra della norma, per cui tale protezione sarebbe necessariamente limitata a soli pochi software, non essendo possibile brevettare più software che svolgono la medesima funzione. Mentre invece il diritto d’autore protegge la forma espressiva del programma e non le idee alla sua base, consentendo quindi la convivenza sul mercato di programmi con la medesima funzione.

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Tutela delle fotografie in rete

Le opere fotografiche
fotografiaLe fotografie sono opere d’ingegno protette sulla base della normativa sul diritto d’autore, laddove, però, il diritto d’autore è limitato alla protezione della sola forma espressiva dell’opera, e non si estende alla realtà raffigurata. Ciò vuol dire che è impossibile vietare la realizzazione di altre raffigurazioni della medesima realtà, a meno che, ovviamente, non vi siano motivi ulteriori, come un contratto di esclusiva che vincola quella modella oppure quell’opera in particolare. Per quanto riguarda, infatti, le opere d’arte, ne è vietata la raffigurazione se non sono ancora scaduti i diritti di sfruttamento economico previsti dal diritto d’autore.
Nel caso in cui una fotografia raffiguri una persona entra in gioco anche la disciplina della privacy poiché la sua immagine, se riconoscibile, costituisce dato personale che non può essere diffuso senza il suo consenso. In casi particolari l’immagine potrebbe diventare dato sensibile, in quanto fornisce informazioni sullo stato di salute della persona, se ritratta in ospedale, oppure sul suo orientamento religioso, se ritratta ad una funzione religiosa, e per essere trattato necessita del consenso scritto e informato della persona ritratta.

 

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Pubblicazione dei ritratti in rete

ritrattoQuotidianamente chi ha un blog o un sito su internet si pone il problema se una foto ritraente una persona è o meno pubblicabile, poiché la fotografia di una persona, laddove la persona sia riconoscibile, è da considerarsi dato personale, per cui la sua pubblicazione integra gli estremi del trattamento dei dati personali di cui alla legge sulla privacy.
Inoltre, entra in gioco anche la normativa sul diritto d’autore.

La legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941 e successive modifiche) stabilisce i limiti alla pubblicazione dei ritratti, alla quale legge si deve aggiungere la normativa sulla privacy. Il concetto di base è espresso nell’articolo 96 della legge sul diritto d’autore, che recita: “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa…” salvo le disposizioni dell’art. 97, il quale chiarisce che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata”.

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Musica negli studi professionali e diritto d’autore

La recente sentenza del tribunale di Milano, n. 10901 del 2010, ha stabilito che la diffusione di musica in uno studio professionale, nella fattispecie si tratta di uno studio dentistico, “costituisce comunicazione al pubblico e dunque l’utilizzazione secondaria dei fonogrammi dei produttori fonografici” ai sensi dell’art. 73 bis della legge sul diritto d’autore.
La Società Consortile dei Fonografici (SCF), che già in passato si era messa in mostra per aver chiesto a varie categorie il pagamento dei diritti per la diffusione di musica in una sala d’aspetto, in questo caso ha portato in giudizio appunto un dentista.
Secondo la SCF per diffondere legalmente musica, anche senza scopo di lucro, occorre l’autorizzazione da tutte le parti che contribuiscono alla realizzazione del prodotto musicale, e cioè gli interpreti, gli esecutori e i produttori fonografici, laddove la SCF è appunto l’ente che si occupa di tutelare questi ultimi, gestendo la raccolta e la distribuzione dei compensi a loro dovuti. È necessario, quindi, regolarizzare la propria posizione non solo con la SIAE, per i diritti d’autore, ma anche con la SCF.

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Banche dati e diritto d’autore

banca-datiAnche le banche dati sono considerate oggetto di tutela dalla legge sul diritto d’autore, in particolare l’art. 2 le definisce come “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela della banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”.

Quindi le banche dati sono tutelate dal diritto d’autore indipendentemente dalla tutela eventualmente accordata alle opere o ai dati dai quali esse sono composte, con la precisazione che la tutela della banca dati non si estende alle opere o dati in questione. In sostanza la tutela riguarda la struttura della banca dati, in pratica la sua forma espressiva.

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Diritto d’autore e libere utilizzazioni in rete

copyrightNegli ultimi tempi si fa sempre più serrato il dibattito concernente il diritto d’autore in rete, ed in particolare le polemiche si accendono intorno al regolamento recentemente approvato e posto in consultazione dall’AgCom.
Molti si sono chiesti per quale motivo il diritto d’autore debba avere una regolamentazione diversa in rete rispetto alla realtà quotidiana, laddove l’industria dell’intrattenimento e le associazioni di categoria, tra le quali spicca la Siae, pongono l’accento sulla possibilità della rete di diffondere velocemente ed in maniera capillare i contenuti protetti dal diritto d’autore, determinando così, a loro dire, un danno decisamente maggiore rispetto a quanto si potrebbe ottenere nella vita reale.

Utilizzazioni libere
Al di là delle ovvie contrapposizioni, è però da evidenziare positivamente l’accenno posto nel suddetto regolamento alle utilizzazioni libere previste dalla legge sul diritto d’autore, in quanto forse per la prima volta si pone l’accento sul fatto che il diritto d’autore non è un monolite giuridico, ma soffre di varie limitazioni che consentono l’utilizzo di opere pur protette da diritti, anche senza necessità alcuna di consenso da parte del titolare.
Al di là, infatti, dell’ambito strettamente giudiziario, dove si battaglia talvolta su tali eccezioni, in genere qualsiasi dibattito in merito al diritto d’autore è incentrato su un solo punto, e cioè che l’esistenza di un diritto in capo a qualche titolare determinerebbe indefettibilmente l’illiceità di qualsivoglia uso del contenuto in questione. Giova, quindi, ricordare che non è affatto così, e riprendendo l’accenno dell’AgCom nel regolamento sopra citato, conviene tracciare una breve analisi di tali utilizzazioni libere, anche per far comprendere compiutamente ai cittadini in quali condizioni è consentito l’uso di contenuti protetti.

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La musica in sala d’aspetto si paga

dentista

Si avvia a conclusione una vicenda iniziata diversi anni fa, e riguardante il pagamento del compenso dovuto ai fonografici in caso di musica d’ambiente diffusa negli studi professionali.
Il caso deciso nel 2008 dal tribunale di Torino è approdato alla Corte di Giustizia europea, la quale ha posto una seria ipoteca alla decisione finale della Corte d’Appello, sancendo che un’odontoiatra il quale installa nella sua sala d’aspetto un apparecchio radio mediate il quale diffonde musica d’ambiente rivolta ai suoi pazienti in attesa è tenuto a versare un’equa remunerazione per la comunicazione al pubblico delle trasmissioni radiofoniche.

Questo è quanto ha affermato l’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE chiamato in causa dalla Corte di Appello di Torino nel corso della causa intentata dalla SCF (Società Consortile Fonografici) contro uno studio dentistico.

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Ed anche per pubblicare i trailer si paga

addio-trailerL’ennesima vicenda molto italiana si è consumata in questi giorni. La notizia viene lanciata da alcuni siti amatoriali che trattano di cinema, con recensioni e critiche, i quali informano i loro lettori di aver dovuto rimuovere i trailer dei film, cause esose richieste da parte della Siae.
Prima di chiarire cosa è accaduto è doverosa una premessa. I trailer non sono delle “citazioni” (tipo riassunti per intenderci) del film, per cui potrebbero rientrare nelle libere utilizzazioni previste dal diritto d’autore, ma vengono ritenuti vere e proprie opere d’ingegno separate dal film al quale si riferiscono, tutelabili autonomamente ed allo stesso modo dell’opera maggiore.
Però, essendo in fin dei conti delle forme di pubblicità del film, che quindi incentivano la gente a vedere l’opera principale, in genere vengono distribuiti dalla case produttrici senza alcuna limitazione, cioè con licenza di libera distribuzione.
Questo spiega perché nessuno si è mai posto il problema di inserire un trailer sul proprio sito, specialmente su portali di condivisione video come YouTube la presenza di trailer è piuttosto elevata, spesso sono le stesse case produttrici ad approfittare di tali vetrine per le loro “pubblicità”.

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Linking e diritto d’autore

linkIl linking (da link, cioè “catena” o “collegamento” in inglese) è quella funzione che consente al gestore di un sito web di rinviare a risorse esterne al sito stesso, cioè un comando che, se attivato cliccando col mouse su una specifica parola (hotword), apre la pagina corrispondente di un altro sito. Ovviamente in questa sede ci limitiamo alla problematica dei link esterni, che possono porre problemi legali, in particolare in relazione al diritto d’autore e alla tutela degli interessi del titolare del sito linkato.
Più volte si è posta la contrapposizione tra chi ritiene sussistente un vero e proprio diritto di link, in omaggio al fatto che il link è connaturato al web, cioè l’ipertestualità è la tecnica di navigazione del web medesimo, e chi invece invoca l’illegittimità del link in presenza di uno sfruttamento dei contenuti altrui.
Del link possiamo distinguere un aspetto statico, cioè la forma grafica del link medesimo, ed uno dinamico, in considerazione della sua attività di collegamento.

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