Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?
Il comma 29 estende l’istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”, e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in sede di attuazione.
Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi.
Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione?
La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito.
Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto?
La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata.
Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.
Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica?
La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.
Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.
Potete leggere l'articolo completo su ValigiaBlu.
( 1 Voto )
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2011-09-30 10:23:31 | bruno saetta
La norma non dice nulla su questo punto, come del resto chiarito nell'articolo linkato alla fine dell'articolo. Per cui ipotizzare cosa possa succedere una volta approvata è difficile.
E' probabile che in sede di attuazione cercheranno di ovviare al problema, casomai imponendo l'indicazione di una mail di contatto.
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2011-10-02 13:30:08 | TemibilePirata
sarebbe un OBBLIGO ben strano! dato che esisterebbero millemilia blog e siti senza mail di contatto, cosa superflua in un blog aperto ai commenti, come in uno CHIUSO ai commenti, visto che il RETTIFICATORE MASCHERATO può aprirsene uno suo e linkare il blog che secondo lui dice il falso
falsità che, se fosse diffamazione, potrebbe essere perseguita con le GIUSTE leggi vigenti
dal che si evince che il vero scopo della norma è produrre confusione e trasformare i siti (soprattutto blog) nella copia dei pollai televisivi in cui certi dipendenti pubblici lautamente pagati per farsi i fatti propri a spese della collettività, amano razzolare per impedire che l'informazione sia lineare e correttamente comprensibile











Una domanda mi sorge spontanea: non tutti i siti hanno un indirizzo email, dunque, per evitare le richieste di rettifica PRETESTUOSE, sarebbe sufficiente omettere ogni indirizzo per contattare il gestore del blog
dico bene o dico una sciocchezza?
in questo modo il 99% dei disturbatori ci penserebbe 2 volte prima di scocciare per delle sciocchezze o per tentare di impedire che la verità possa essere messa in luce e poter continuare le sue attività (criminali o truffaldine)
probabilmente si potrebbe evitare ogni richiesta di rettifica in questo modo: se poi uno si sentisse diffamato, si può sempre rivolgere all'autorità giudiziaria, come si può fare oggi
ma ammetto di non avere esperienza in materia e di ignorare quali cavilli si stiano inventando per ottenere lo scopo che si prefiggono