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Dubbi sul legittimo impedimento |
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La legge sul legittimo impedimento è stata approvata anche al Senato, con la fiducia, e quindi è entrata in vigore. La normativa in questione consente al presidente del Consiglio e ai ministri di non comparire alle udienze dei procedimenti penali nei quali sono imputati, qualora sussista un concomitante impegno relativo all’esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti. La legge prosegue indicando numerose norme che elencano le attribuzioni del presidente del Consiglio e dei ministri. Il rinvio può essere chiesto dall’imputato, e deve essere concesso dal giudice procedente, anche nei casi in cui si tratti di attività preparatorie e consequenziali, nonché di “ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo”. Da notare che “coessenziale” è un termine che si ritrova nel linguaggio filosofico, e vuol dire “che ha la stessa essenza”. Quindi, il giudice su richiesta dell’imputato, qualora ricorrano le ipotesi indicate dalla legge, rinvia il processo ad altra udienza. Nel caso in cui la presidenza del Consiglio “attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni”, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato (dalla Presidenza del Consiglio), che però non può essere superiore ai 6 mesi. Per tutto il periodo del rinvio la prescrizione ovviamente rimane sospesa.
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La responsabilità dei provider |
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ISP, provider ed intermediari della comunicazione La rete internet ha cambiato il nostro modo di vivere, in quanto tantissimi servizi ormai sono erogati direttamente in rete. Le aziende che forniscono servizi in rete si definiscono ISP, cioè Internet Service Provider, laddove un provider (prestatore) è un soggetto che, operando nella società dell’informazione, presta liberamente servizi di connessione, trasmissione, memorizzazione dati, anche attraverso la messa a disposizione delle proprie apparecchiature per ospitare siti. È, quindi, essenzialmente un intermediario, che stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare un’informazione e i destinatari della stessa.
Il servizio principale che viene fornito in rete è, ovviamente, l’accesso alla rete (access provider), ma ci sono altri tipi di servizi, come la fornitura di mail, di spazio web per un sito (hosting), e così via. Si distinguono, infatti, content provider (fornitore di contenuti, autore quindi anche dei contenuti pubblicati sui propri server), network provider (fornitore di accesso alla rete attraverso la dorsale internet), access provider (offre alla clientela l’accesso ad internet attraverso modem o connessioni dedicate), host provider (fornisce ospitalità a siti internet), service provider (fornisce servizi per internet, come accessi o telefonia mobile), cache provider (immagazzina dati provenienti dall’esterno in un’area di allocazione temporanea, la cache, al fine di accelerare la navigazione in rete). Quindi, qualsiasi attività venga posta in essere sulla rete, passa sempre attraverso l’intermediazione di un provider, e i dati transitano attraverso i suoi server, cioè i computer che il prestatore mette a disposizione per erogare i suoi servizi.
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Decreto del governo salva le liste escluse |
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Il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto interpretativo sulle procedure elettorali. Il primo comma dell’articolo 1 prevede che “il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale”, e che la presenza entro il termine di legge nei locali del tribunale può “può essere provata con ogni mezzo idoneo”. Il secondo comma stabilisce che le firme si considerano valide anche se l’autenticazione non risulta corredata da tutti gli elementi richiesti, purché tali elementi siano comunque desumibili in modo univoco dal resto della documentazione prodotta. Infine, le disposizioni si applicano anche “alle operazioni e ad ogni altra attività relativa alle elezioni Regionali, in corso alla data di entrata in vigore del decreto”. Per le elezioni regionali, i delegati possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti di lunedì 8 marzo.
Il decreto in questione viene definito decreto interpretativo perché avrebbe dato una più corretta interpretazioni alle norme già vigenti. Per questo motivo, non introducendo alcuna norma nuova nell’ordinamento, un decreto interpretativo può essere giustamente anche retroattivo, applicandosi, quindi, anche a fatti passati o in corso.
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