Come abbiamo già avuto modo di raccontare, Facebook in passato ha avuto non pochi problemi in materia di privacy, al punto che la Federal Trade Commission (FTC) americana ha aperto un inchiesta sul social network, e a fine 2011 si è giunti ad un accordo.
In vista dello sbarco in borsa è evidente che l'azienda ha l'intenzione di presentarsi al meglio, cercando quindi di risolvere i sospesi con le varie autorità . In tal senso il problema più pressante deriva dall'indagine dell'autorità irlandese per la protezione dei dati personali, essendo la sede di Facebook in Europa localizzata appunto un Irlanda.
Nei mesi passati ha fatto molto discutere la proposta di riforma delle intercettazioni, che conteneva al suo interno anche un articolo che estendeva l'obbligo di rettifica previsto per la stampa a tutti i siti internet. Anche se il relativo dibattito appare temporaneamente sopito, una recente pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la sentenza n. 43206/07 pubblicata il 3 aprile 2012 risulta in netta controtendenza ponendo la necessità di una riflessione su tale istituto e la sua applicazione in Italia.
Riassumiamo la vicenda. Un giornalista polacco pubblica un articolo decisamente critico nei confronti di una amministrazione comunale e del suo sindaco. Quest'ultimo risponde con una lettera al giornalista, chiedendone la pubblicazione quale rettifica all'articolo. Il giornalista si rifiuta di pubblicare la rettifica e non risponde al sindaco precisando i motivi della mancata pubblicazione, adempimento che è previsto obbligatoriamente dalla legislazione polacca. Il sindaco si rivolge al tribunale competente, dove il giornalista si difende sostenendo che la lettera non aveva le caratteristiche di una rettifica essendo sprovvista di carattere di oggettività , quanto piuttosto conteneva insinuazioni. Il tribunale però, sulla base della normativa nazionale che prevede la rettifica come obbligatoria, condanna il giornalista alla pena di 4 mesi da scontare a mezzo di servizi sociali e sospende il giornalista per 2 anni dalla professione. La sentenza comminata viene confermata anche in appello, e a quel punto il giornalista impugna la decisione al Tribunale di Strasburgo.
Con la sentenza del 2 maggio 2012, causa C-406/10, la Corte di Giustizia Europea interviene sulla problematica della tutela del software quale opera d'ingegno.
Il SAS Institute, realizzatore di programmi per elaboratore ed in particolare del linguaggio SAS per l'analisi di dati, contesta alla World Programming di aver copiato il codice del sistema SAS creando il WPL, un programma alternativo in grado di eseguire applicazioni SAS, in tal modo violando i diritti d'autore su tali applicativi.
La High Court of Justice dell'Inghilterra precisa che non risulta dimostrato che per realizzare la WPL l'azienda abbia avuto accesso al codice sorgete dei moduli SAS, per cui decide di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di Giustizia europea la questione se le funzionalità di un programma per elaboratore nonché il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per sfruttare determinate sue funzioni costituiscono una forma di espressione di detto programma e possono, a tale titolo, essere protetti dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della direttiva europea 91/250.
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