Già nel novembre del 2010 l’Europa si era posta il problema della protezione dei dati personali, e in una comunicazione definiva la strategia e gli obiettivi di una riforma radicale della privacy.
La direttiva in materia di privacy del 1995, infatti, risale ad un periodo nel quale l’uso della rete non era così diffuso e pervasivo, da cui l’esigenza di affrontare e risolvere le problematiche sorte a seguito della proliferazione di social network e servizi transnazionali che macinano quotidianamente quantità enormi di dati personali, con le correlate difficoltà per gli utenti di comprendere esattamente quali diritti hanno e a quali legislazioni fare riferimento.
Il 25 gennaio la Commissione europea ha, quindi, annunciato la proposta di riforma che dovrebbe vedere la luce, sotto forma di direttiva, entro il giugno del 2012. L’intenzione è quella di realizzare una normativa che sappia contemperare equamente le esigenze delle parti in causa, quindi da una parte dovrà essere meno dispendiosa per i governi e le imprese, dall’altra dovrà essere in grado di garantire maggiore protezione per gli utenti.
A qualche giorno dall’arresto dei titolari di Megaupload possiamo trarre alcune considerazioni.
La premessa è d’obbligo, qui non si tratta di difendere il discutibile personaggio del patron del sito, ma se la presunzione di innocenza vale per tutti, anche per lo straniero (rispetto agli americani) che si appropria delle risorse dei cittadini americani, allora è indispensabile non cadere in facili tentazioni di semplificazione. Fino ad oggi ha parlato l’accusa, e le argomentazioni che sono state diffuse non sono altro che elementi da provare in un regolare giudizio.
Aspetti generali
Quella che con un termine ormai entrato nell’uso comune viene indicata come privacy è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata, cioè in sostanza è uno strumento posto a salvaguardia e a tutela della sfera privata del singolo individuo, da intendere come la facoltà di impedire che le informazioni riguardanti tale sfera personale siano divulgate in assenza dell’autorizzazione dell’interessato, od anche il diritto alla non intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Tale diritto assicura all’individuo il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la sua vita privata, fornendogli nel contempo gli strumenti per la tutela di queste informazioni.
L’istituto nasce come diritto “a essere lasciato solo” (to be let alone) negli Stati Uniti nel 1890, e viene elaborato nel nostro paese a partire dagli anni ‘60-’70 come generico diritto alla libera determinazione nello svolgimento della propria personalità.
Sempre più compresso nella società della comunicazione elettronica, nel tempo si è evoluto ed oggi si parla di privacy non più, e non solo, nel senso di protezione dei dati personali, ma in una accezione più ampia anche quale diritto ad esprimere liberamente le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle attingendo liberamente alla proprie potenzialità. In tal senso è inteso come privacy anche l’autodeterminazione e la sovranità su se stessi, il riconoscersi parte attiva, e non più passiva, in un rapporto con le istituzioni, nel rispetto reciproco delle libertà.
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